E’ improcedibile il giudizio se la mediazione è avviata presso un organismo incompetente per territorio

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Tribunale di Milano, sentenza 26.02.2016

Commento a cura del dott. Giancarlo Modena. La domanda di mediazione deve essere presentata “presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, nel senso che l’organismo deve essere localizzato secondo le regole processuali sulla competenza, ovvero i principi che, sotto il profilo della competenza territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (art. 4 D.Lgs. 28/2010).

L’instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l’azione) anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto.

Nel caso in questione, l’istante aveva depositato una mediazione presso un organismo di Roma, benché la causa fosse stata correttamente radicata dinanzi al tribunale meneghino.

Il giudice, rilevata l’incompetenza, invitava l’istante ad avviare la mediazione presso l’organismo competente, mentre l’attore depositava l’istanza nuovamente presso un organismo romano ma con sede secondaria in Milano, lasciando però al convenuto la possibilità di svolgere l’incontro con modalità telematiche.

All’esito negativo della mediazione, il giudice dichiarava l’improcedibilità del giudizio rilevando nuovamente l’incompetenza territoriale dell’organismo adito e precisando che la possibilità di svolgere telematicamente la mediazione, deve essere rimessa alla volontà della parte convenuta e non di quella istante che così facendo può derogare le norme sulla competenza territoriale.

La banca non partecipa alla mediazione ritenendo di aver ragione: il giudice la sanziona

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 Tribunale di Firenze, ordinanza 23.3.2016_

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi

Non può considerarsi giustificata l’assenza della banca che allegando una giurisprudenza a sé favorevole decide di non partecipare alla mediazione ritenendo infondate le altrui pretese. Una condotta non condivisa dal giudice della causa che condanna la banca a versare all’erario una somma pari al contributo unificato della causa.

Se l’opponente non attiva la mediazione il giudice dichiara improcedibile la domanda e conferma l’ordinanza pronunciata ex art. 186 ter cpc.

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Tribunale di Verona, sentenza 12.1.2016_

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.

La parte onerata dell’avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente. A questa conclusione giunge il Tribunale di Verona che nella sentenza in commento sposa il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 24629/2015, dichiarando improcedibile il giudizio e confermando l’ordinanza di ingiunzione emessa ex art. 186 ter c.p.c. in corso di causa.

L’ente pubblico non può esimersi dal partecipare alla mediazione disposta dal giudice.

Tribunale di Roma, ordinanza 28.01.2016. Commento a cura del dott. Fabio Felicini. Non può trovare alcuna giustificazione il comportamento dell’ente pubblico che si rifiuta aprioristicamente di partecipare al procedimento di mediazione demandata temendo il rischio di incorrere in danno erariale a seguito di conciliazione. Le Pubbliche Amministrazioni hanno nella mediazione gli stessi oneri e gli stessi […]

E’ ingiustificato il rifiuto preconcetto della compagnia assicurativa che non partecipa alla mediazione.

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Tribunale di Roma, ordinanza 21.03.2016

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro

Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di partecipare nel procedimento di mediazione delegata e non può essere giustificata l’assenza fondata su una generica sfiducia nell’istituto mediativo o nella assenza di fondamento delle altrui pretese.

Ciò a maggior ragione quando col suo provvedimento il giudice guida le parti verso una soluzione conciliativa che attualmente, considerata la possibilità di gravami non in grado di assicurare stabilità alle decisioni giudiziarie, è da preferirsi.

Le parti dovranno partecipare personalmente con l’assistenza dei rispettivi legali e se sussistono le condizioni, il mediatore, in conformità al regolamento di mediazione e tenuto conto delle risultante emerse nel provvedimento del giudice e delle circostanze del caso, può formulare una proposta ex art. 11 decr.lgsl. 28/2010.

Le parti possono accordarsi in mediazione traendo spunto dalle considerazioni del giudice e risparmiando anche i costi del ctu.

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Tribunale di Bari, ordinanza 26.02.2016

Il Giudice può invitare le parti ad esperire la mediazione quando lo stato dell’istruzione della causa non permette la formulazione di una proposta ex art. 185 bis cpc.

In tale procedimento, per individuare i “temi della conciliazione” ben possono le parti prendere spunto e collaborare attivamente utilizzando le valutazioni espresse dal giudice, atte sia a sfrondare il thema decidendum oggetto del giudizio, sia a fornire gli elementi tecnici per poter procedere alla rideterminazione delle eventuali competenze spettanti, in ossequio al generale potere di direzione del procedimento attribuito al giudice ex art. 175 cpc.

Peraltro, attraverso le dettagliate valutazioni del giudice e l’esame in contraddittorio della documentazione, le parti – già munite dei rispettivi consulenti tecnici -, possono giungere ad una soluzione contabile condivisa, evitando così gli ulteriori aggravi di costi  dovuti al ctu.

Opposizione a decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Milano l’onere di avvio della mediazione grava sul debitore opponente

Tribunale di Milano, Sezione 13 civile, sentenza 09.12.2015.

Nel controverso dibattito giurisprudenziale sulla individuazione della parte onerata dell’avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano ritiene condivisibile l’orientamento già espresso da alcuni Tribunali (Cfr. Trib. Genova Sez. III, 15/06/2015; Trib. Rimini, 05/8/2014, Trib. Firenze 30/10/2014, Trib. Siena 25/06/2012, Trib. Nola 24/02/2015) e da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 03/12/2015 n.24629) che individuano nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di avviare il procedimento di mediazione e il destinatario degli effetti pregiudizievoli della improcedibilità del giudizio, cui fa seguito la conferma del decreto opposto.

Difatti, secondo il tribunale milanese, nel giudizio di opposizione l’opponente ha la veste processuale di attore e quindi l’onere di impedire che il decreto ingiuntivo divenga definitivo, sia proponendo tempestivamente e ritualmente l’opposizione, sia coltivando il giudizio di opposizione evitando così l’improcedibilità.

Il creditore intimante non avvia la mediazione e il giudice revoca il decreto ingiuntivo

Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 02.02.2016.

Nella sentenza in commento il giudice aderisce all’orientamento delineato dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza del 19/03/2014, secondo cui nei procedimenti monitori, l’onere di avvio della mediazione incombe sul creditore opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce l’art. 5 comma 1 bis , D.Lgs. n. 28/2010, è la domanda monitoria e non già l’opposizione al decreto ingiuntivo (Cfr. Trib. Firenze, 15/10/2015 e Trib. Benevento, 23/01/2016).

Peraltro, l’ordine del giudice può dirsi correttamente osservato solo se le parti presenti personalmente e assistite dai rispettivi avvocati, dichiarino di voler effettivamente proseguire oltre il primo incontro informativo.

Il giudizio per la convalida di sfratto è improcedibile senza l’avvio della mediazione

Tribunale di Mantova, sentenza 20.01.2015.

Nel giudizio di sfratto all’esito della fase a cognizione sommaria, il giudice dispone il mutamento del rito e assegna alle parti il termine per l’instaurazione della procedura di mediazione.

In assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità della azione e l’onere di avvio della mediazione va posto sull’intimante.

Se non vi provvede, il giudice rileva d’ufficio la circostanza e dichiara l’improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale sottesa all’intimazione di sfratto per morosità.

Mediazione ex ufficio anche dinanzi alla Corte di Appello

Corte d’Appello di Firenze, ordinanza 01.10.2015.

La Corte d’Appello può ordinare alle parti l’esperimento della mediazione civile allorquando, tenuto conto della natura della causa e dello stato della sua istruzione, ravvisi i presupposti per addivenire ad una soluzione amichevole della lite.

Anche dinanzi al Giudice d’appello l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l’onere di avvio della procedura mediativa va posto a carico dell’appellante, che dovrà depositare l’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, pena la sua inefficacia.

Nulla vieta che le parti, di comune accordo, possano derogarvi rivolgendosi ad un altro organismo mediante istanza congiunta.

Affinché l’ordine del giudice possa dirsi rispettato, le parti sostanziali presenti personalmente con i loro avvocati dovranno avviare effettivamente la mediazione.