imagesTribunale di Roma, ordinanza 28.01.2016.

Commento a cura del dott. Fabio Felicini.

Non può trovare alcuna giustificazione il comportamento dell’ente pubblico che si rifiuta aprioristicamente di partecipare al procedimento di mediazione demandata temendo il rischio di incorrere in danno erariale a seguito di conciliazione.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno nella mediazione gli stessi oneri e gli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto, pur rendendosi opportuno procedimentalizzare la loro condotta nel senso che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A., deve concordare con chi ha il potere dispositivo i perimetri oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative.

Peraltro, l’accordo raggiunto in mediazione seguendo le indicazioni fornite dal giudice consente al funzionario di evitare eventuali profili di responsabilità erariale che diversamente rileverebbero nel caso di ingiustificata partecipazione alla mediazione, esponendo l’Ente solo in questo secondo caso alle conseguenze sanzionatorie ex art. 96, III comma.

L’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda sicché le parti dovranno partecipare effettivamente e personalmente con l’assistenza dei rispettivi legali.