Mediazione e azione revocatoria

 Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 23.2.2017 – Est. Casadonte.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non richiede il preventivo esperimento della mediazione civile poiché tale materia non è presente nell’ elenco delle materie per cui risulta obbligatorio il tentativo di mediazione sebbene il credito trovi la sua origine in rapporto bancario.

Le spese stragiudiziali di mediazione rientrano nella nozione di danno emergente

 Giudice di Pace di Torino, sentenza 15.1.2018 – Est. Tedeschi.

Commento a cura del dott. Luca Santi. In conformità a una recentissima giurisprudenza di legittimità (C.C., Sez. U. n. 16990/17), le spese di assistenza legale prestata nel procedimento di mediazione rientrano nella nozione di danno emergente afferente alla fase precontenziosa, da valutarsi ex ante in vista dell’esito futuro presumibile di un giudizio, e come tali vanno riconosciute.

E’ l’opponente che deve avviare la mediazione entro 15 giorni

 Tribunale di Vicenza, 9.3.2017 – Est. De Giovanni.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’avvio della mediazione è un onere posto a carico della parte opponente che deve provvedervi nel termine perentorio di 15 giorni dalla conoscenza dell’ordinanza che la dispone. Se il giudice rileva il mancato o il ritardato avvio della mediazione, dichiara la improcedibilità del giudizio di opposizione e definitivo il decreto ingiuntivo.

Via libera ai compensi per avvocati in mediazione

Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato è giunto anche il via libera della II Commissione Giustizia della Camera sull’introduzione di compensi ad hoc per l’avvocato che assiste la parte nei procedimenti di mediazione e negoziazione.
A questo punto, l’entrata in vigore dei compensi previsti nella nuova tabella denominata “Tabella n. 25 bis”,  è ormai certa e anche prossima.
Il testo di modifica del D.M.55/2014 è stato trasmesso dal ministero alla Presidenza del Consiglio e nei prossimi giorni, dopo il visto della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un  importante riconoscimento professionale per gli avvocati che neutralizzano il contenzioso giudiziale attraverso la Mediazione, potendo contare su gratificanti compensi.
Tabella n. 25 bis

Revoca amministratore di condominio soggetta a mediazione – Invito del giudice al mediatore a formulare una proposta

 Tribunale di Vasto, ordinanza 4.5.2017 – Est. Pasquale.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La procedura di revoca dell’amministratore di condominio è soggetta alla mediazione obbligatoria in forza delle specifiche e speciali disposizioni normative sopravvenute con la riforma del condominio, di cui agli artt. 71 quater e 64 disposizioni attuazione codice civile. Tali norme devono essere considerata speciali ed in quanto tali prevalenti rispetto alla norma generale di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) d.lgs.28/2010, che esclude la esperibilità della mediazione in presenza di procedimenti in camera di consiglio (Trib. Padova, ord. 03.12.2014).

Il giudice inoltre ritiene opportuno che le parti si rivolgano ad un organismo di mediazione che non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediazione dall’art.11, 2 c. d.lgs. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in quanto tali previsioni regolamentari frustano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, tesa a disincentivare ingiustificati rifiuti di proposte conciliative ragionevoli.