Nessuna improcedibilità se le parti non vanno oltre il primo incontro

images Tribunale di Verona, sentenza 02.02.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La condizione di procedibilità è superata anche se le parti dichiarano di non accordarsi nel primo incontro di mediazione.

Secondo il Tribunale di Verona, in un caso in cui le parti si erano limitate a chiudere la mediazione già durante il primo incontro, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità della domanda di parte convenuta, determinata dall’assenza in sede di mediazione di un effettivo tentativo di conciliazione e non appaiono condivisibili le plurime forzature interpretative sul punto in recenti pronunce di merito, atteso che ex art. 5, 2 bis Dlvo 28/2010, la condizione di procedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”.

Inoltre, ex art. 8, 4 bis decreto cit., dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione discendono quali conseguenze unicamente la facoltà per il giudice di desumere argomenti di prova e, nel caso di mancata partecipazione ingiustificata, la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L’assenza ingiustificata è sanzionata anche nella mediazione volontaria

images Tribunale di Verona, sentenza 16.02.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. La previsione normativa che sanziona la parte assente ingiustificata nella mediazione obbligatoria, trova applicazione anche in quella volontaria, come si evince dalla sua collocazione all’interno di una norma che regola il procedimento di mediazione in generale.

Tale norma prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio.

Condotta censurabile dell’organismo e del mediatore: il giudice invia gli atti al Ministero della Giustizia

images Tribunale di Mantova, sentenza 10.03.2016

Commento a cura del dr. Fabio Felicini. La non corretta condotta dell’Organismo e del Mediatore nello svolgimento della mediazione può essere rilevata dal giudice che ne informa il Ministero competente per l’adozione dei provvedimenti del caso.

Tanto è avvenuto dinanzi al Tribunale di Mantova, in un caso nel quale il giudice rilevava alcune condotte censurabili come l’assoluta genericità del soggetto convocato e dell’oggetto della lite, l’assenza nel numero di procedimento, l’omessa indicazione delle modalità di convocazione ed una errata autocertificazione della propria competenza territoriale.

Difatti, dalla motivazione della sentenza emerge che veniva certificata la competenza territoriale di un organismo di mediazione sito in Imola (BO) – in relazione a una causa da svolgersi avanti al Tribunale di Mantova – sulla base di un accordo in deroga ex art. 7 comma 2 lett. c) D.M. 180/2010, tra l’organismo di mediazione Alfa con sede in Imola (BO), e l’Organismo Beta, con sede in Ostuni (BR), pur non avendo quest’ultimo alcuna sede nella provincia di Mantova.

La Banca non si presenta in mediazione e il giudice la condanna alla prima udienza.

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 Tribunale di Pescara, ordinanza 20.04.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. L’assenza in mediazione costa caro alla Banca che nelle due ordinanze gemelle in commento è stata condannata dal Tribunale di Pescara al pagamento della somma pari al contributo unificato della causa, secondo quanto previsto dall’art 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010

Non è giustificata l’assenza della parte che ritiene esoso il procedimento di mediazione

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 Tribunale di Mantova, sentenza 22.3.2016.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Secondo il Tribunale di Mantova se una parte decide di non presentarsi in mediazione per non far gravare sulla parte ulteriori esborsi, va sanzionata al pagamento di una pena pecuniaria pari al valore del contributo unificato della causa, in quanto trattasi di condotta priva di alcuna giustificazione.

In assenza di validi motivi il rifiuto a proseguire oltre il primo incontro è illegittimo

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 Tribunale di Vasto, sentenza 23.4.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Con una recente sentenza il Tribunale di Vasto ha condannato al pagamento della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa, la parte che si era rifiutata di proseguire oltre il primo incontro di mediazione senza addurre alcuna motivazione.

Per il giudice, le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 8 d.lgs. 28/2010 nei confronti della parte assente ingiustificata al primo incontro, devono estendersi anche nei confronti della parte presente ma che si rifiuta di proseguire nel merito senza valido motivo.

Sono da intendersi ingiustificate le motivazioni inconsistenti, non pertinenti o con cui la parte dichiara l’infondatezza delle avverse pretese, come anche la mancata precisazione a verbale delle ragioni del rifiuto a proseguire che, invece, precisa il giudice, devono essere riportate a verbale dal mediatore al quale spetta l’onere di documentare la condotta delle parti.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’omesso avvio della mediazione comporta la conferma del provvedimento monitorio

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  Tribunale di Verona, sentenza 31.03.2016.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, se il giudice nulla dispone l’onere di avvio della mediazione deve intendersi posto sulla parte opponente.

L’omesso avvio e quindi l’inattività della parte entro il termine assegnato dal giudice non può che essere sanzionato con l’estinzione del procedimento e la conferma del decreto opposto.

Il Tribunale di Verona, nel caso in questione, sposa l’orientamento della Corte Suprema (sent. n, 24629/2015) precisando che è l’opponente a rivestire nel giudizio di opposizione la posizione formale di “attore” (che deve depositare in cancelleria l’atto di opposizione, iscrivere a ruolo etc.), mentre è solo sotto l’aspetto ” probatorio” che emerge la struttura del giudizio di cognizione con gli oneri probatori conseguenti a carico dell’opposto, per cui, deve essere posto a carico dell’attore opponente l’onere dell’iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.

L’avvocato che difende il condominio deve avviare la mediazione anche in assenza di delibera assembleare

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  Tribunale di Milano, sentenza 27.11.2015

Commento a cura del dott. Luca Santi. Quando il Giudice dispone la mediazione, l’adesione e l’avvio della procedura da parte dell’avvocato costituiscono un’estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale di cui all’art. 84, comma I, c.p.c..

Ben può, quindi, l’avvocato, proporre la domanda di mediazione nel termine previsto dalla legge anche senza la preventiva delibera assembleare di condominio, essendo peraltro ovvio che di fronte alla mediazione disposta ex officio, alle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio non residui altra scelta se non quella di ottemperare al provvedimento del giudice.

A queste conclusioni giunge il Tribunale di Milano in un caso in cui l’avvocato del condominio non dava corso alla mediazione ritenendo di non esservi tenuto in assenza di delibera assembleare che lo autorizzava. Il giudice, di diverso avviso, dichiarava invece la improcedibilità della domanda giudiziale ritenendo che l’avvocato avrebbe potuto depositare l’istanza ai sensi dell’art. 84 cpc, anche senza il preventivo vaglio della assemblea.

Mancata partecipazione alla mediazione e valutazione della condotta

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Tribunale di Monza, sentenza 10.02.2016.

Commento a cura della dr.ssa Mara Pistore. Il condomino agiva in giudizio contro il condominio che dinanzi al giudice eccepiva il mancato svolgimento della mediazione.

Rinviate le parti dinanzi al mediatore, il condominio non si presentava e la controparte chiedeva la condanna dell’ente al pagamento delle spese di mediazione e il risarcimento dei danni per lite temeraria e comportamento processuale sleale.

Il giudice, pronunciando sentenza, rigettava la domanda di risarcimento danni in quanto nella condotta processuale del condominio convenuto non risultava ravvisabile alcuna lite temeraria (la relativa valutazione, infatti, precisa il giudice, riguarda il merito della controversia nel suo complesso e non certo la singola eccezione in questione), e respingeva la domanda di condanna al pagamento delle spese di mediazione, poiché dalla mancata partecipazione consegue solo la condanna al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato della causa.

Peraltro, secondo il giudice, la mancata partecipazione dell’ente convenuto al procedimento di mediazione non può essere ritenuta ingiustificata quando all’esito del processo risulta l’infondatezza della domanda dell’attore.

La mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo rende invalida la mediazione e improcedibile il giudizio.

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 Tribunale di Firenze, sentenza 09.03.2016

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Durante il primo incontro informativo di un procedimento di mediazione, entrambe le parti dichiaravano a verbale di non voler dare avvio alla procedura.

Il Giudice, che aveva espressamente onerato dell’avvio il creditore opposto, dichiarava la improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata con la semplice presentazione della domanda di mediazione ché svilirebbe la reale natura deflattiva dello strumento di ADR, il quale, invece, postula l’effettivo svolgimento dell’iter dinanzi all’organismo di mediazione.

Pertanto, il Tribunale fiorentino facendo applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene gravare sulla parte opposta l’onere di avvio della mediazione, dichiarava la improcedibilità della domanda e revocava il decreto monitorio opposto.