Condotta censurabile dell’organismo e del mediatore: il giudice invia gli atti al Ministero della Giustizia

images Tribunale di Mantova, sentenza 10.03.2016

Commento a cura del dr. Fabio Felicini. La non corretta condotta dell’Organismo e del Mediatore nello svolgimento della mediazione può essere rilevata dal giudice che ne informa il Ministero competente per l’adozione dei provvedimenti del caso.

Tanto è avvenuto dinanzi al Tribunale di Mantova, in un caso nel quale il giudice rilevava alcune condotte censurabili come l’assoluta genericità del soggetto convocato e dell’oggetto della lite, l’assenza nel numero di procedimento, l’omessa indicazione delle modalità di convocazione ed una errata autocertificazione della propria competenza territoriale.

Difatti, dalla motivazione della sentenza emerge che veniva certificata la competenza territoriale di un organismo di mediazione sito in Imola (BO) – in relazione a una causa da svolgersi avanti al Tribunale di Mantova – sulla base di un accordo in deroga ex art. 7 comma 2 lett. c) D.M. 180/2010, tra l’organismo di mediazione Alfa con sede in Imola (BO), e l’Organismo Beta, con sede in Ostuni (BR), pur non avendo quest’ultimo alcuna sede nella provincia di Mantova.