Omessa mediazione: quando il giudice può dichiarare la improcedibilità dell’azione?

 Tribunale di Arezzo, sentenza 6.7.2018 – Est. Labella.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. Il giudice, dopo aver rilevato d’ufficio, entro la prima udienza, l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità, ma deve, prima di tutto, assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Solo in quest’ultima ipotesi, se la parte non avvia la mediazione, il giudice potrà dichiarare la improcedibilità della domanda.

 

Il mediatore non fissa il primo incontro? Rischio improcedibilità se l’avvocato non lo sollecita formalmente

 Tribunale di Treviso, sentenza 19.9.2017 – Est. Deli.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. E’ improcedibile il giudizio se l’opponente deposita tempestivamente l’istanza di mediazione ma l’incontro non si svolge per inerzia del mediatore. Quando la parte si rende conto che la sua domanda di mediazione non ha ricevuto seguito, è necessaria un’ulteriore attività per sollecitare il mediatore all’apertura e la fissazione del prescritto incontro, come un’ulteriore e formale istanza e/o la messa in mora.

Difatti, è “L’esperimento del procedimento di mediazione” che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non il deposito della domanda di mediazione.