Convegno di Napoli 14/10/2016

In data 14/10/2016 si è tenuta a Napoli la 1^giornata nazionale della Mediazione Civile e Commerciale, organizzata da CONCILILEX. Di seguito riportiamo alcuni interventi di maggior rilievo.

Proposta e consulenza tecnica anche in assenza della parte convocata

images  Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 10.10.2016 -Est. Ucci.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. Il Giudice può disporre l’avvio di un percorso di mediazione invitando il mediatore a formulare una proposta anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato tra quelli iscritti presso l’albo del tribunale, e pur in assenza della parte convocata.

La proposta deve essere comunicata alla parte contumace, con invito a presentarsi personalmente ed avvertimento che dalla sua mancata accettazione discenderanno le conseguenze di cui all’art. 13 d.lgs. 28/210 in tema di spese processuali.

Disertare la mediazione ritenendo di avere ragione non è un comportamento corretto

images Tribunale di Verona, ordinanza 13.5.2016. – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. L’assenza della parte che decide di non partecipare alla mediazione ritenendo infondate le ragioni avversarie è ingiustificabile, poiché una simile decisione costituisce, con tutta evidenza, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva, riscontrabile in ogni lite. Le sanzioni che seguono prescindono dalla soccombenza in giudizio e sono applicate anche alla parte vittoriosa nel processo ma assente in mediazione.

E’ valida la mediazione esperita oltre il termine disposto dal giudice

images  Tribunale di Milano, ordinanza 27.9.2016 – Est. Boroni.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. La mediazione intrapresa tardivamente è valida, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento conciliativo rispetto alle conseguenze del mancato rispetto del termine fissato dal giudice.

Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, il termine previsto nell’art.5 d.gsl.28/2010, non è espressamente qualificato dalla norma come perentorio ed è perciò da intendersi ordinatorio.

Tempestività del deposito, vale la data di spedizione della domanda di mediazione

images  Tribunale di Firenze, sentenza 14.9.2016 -Est. Ghelardini.

Commento a cura dell’Avv. Simone Taglieferro. Il termine per l’avvio del procedimento di mediazione c.d. delegata è perentorio, e l’esperimento della procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di una sentenza di merito.

Nel caso in cui la domanda di mediazione sia spedita a mezzo raccomandata postale, ai fini della tempestività della sua “presentazione” si deve avere riguardo a quello di invio della medesima.

Invero, anche se la mediazione è adempimento che si svolge in via incidentale ed al di fuori del procedimento giudiziario, non può certo dubitarsi, anche per l’innegabile collegamento ed interdipendenza tra le due procedure sotto il profilo della procedibilità della domanda, che ad esso sia applicabile in via analogica, la disciplina del processo.

Riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato per l’attività svolta dal difensore

images  Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 12.9.2016.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. L’attività espletata  dal difensore  in mediazione deve essere posta a carico dello Stato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La determinazione dei compensi ai sensi dell’art.82 DPR 115/2002, non deve superare, in ogni caso, i valori medi delle tariffe professionali di riferimento, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Mediazione improcedibile senza la partecipazione del cliente

images  Tribunale di Caltanissetta, sentenza 26.8.2016 -Est. Gilotta.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. Nella mediazione obbligatoria come anche nella mediazione demandata dal giudice è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le controparti compaiano personalmente, assistite dai propri difensori, all’incontro con il mediatore.

La parte cha ha interesse a proseguire il processo (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente), avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti.

Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi all’incontro in mediazione, la condizione di procedibilità potrà dirsi avverata.

Se l’oggetto è generico la mediazione è improcedibile

images  Tribunale di Verona, ordinanza 23.6.2016 – Est Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. La generica dicitura con cui si richiama l’oggetto della mediazione facendo riferimento ad una lettera già inviata alla controparte ma senza precisarne gli estremi, non consente di stabilire con certezza se vi è attinenza tra la questione richiamata e la materia del contendere, né di ritenere superata la condizione di procedibilità.

 

Se nel primo incontro si discute del merito, la procedibilità è superata.

images Tribunale di Pavia, ordinanza 26.09.2016 – Est. Marzocchi.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Durante il primo incontro meramente informativo, così come stabilisce la legge, il mediatore rappresenta alle parti la funzione della mediazione chiedendo, all’esito, se intendono o meno proseguire, e, ne verbalizza le dichiarazioni.

In tal caso, la mancata prosecuzione non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità a meno che non sussistano ostacoli oggettivi che ne impediscano lo svolgimento.

Va però rilevato che in alcuni organismi si va diffondendo la prassi di strutturare il primo incontro come una mediazione vera e propria.

Uno svolgimento così articolato in cui le parti espongono le reciproche posizioni discutendo nel merito, secondo il Tribunale di Pavia, consente di ritenere superata la condizione di procedibilità.

Disattendere l’invito del giudice alla mediazione costa la sanzione ex art.96 c.3 cpc

images  Tribunale di Roma, sentenza 29.9.2016 -Est. Moriconi.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. La parte che si è volontariamente e consapevolmente sottratta all’obbligo, derivante dall’ordine impartito dal giudice, di presentarsi e partecipare alla mediazione, con l’obiettivo di protrarre la lite, è sanzionato per responsabilità aggravata ex art. 96 c.3 cpc.

Trattasi di una condotta dolosa che in quanto tale va punita con una sanzione diversa da quella prevista per la naturale soccombenza del giudizio (nel caso in questione, i due convenuti assenti sono stati condannati alle spese di causa ed anche ex art. 96 c.3 cpc, alla somma di 3 mila e 5 mila euro).