Assente in mediazione, il giudice condanna ex art.96, 3 comma cpc

images  Tribunale di Roma, sentenza 23.6.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La valutazione della ingiustificatezza della condotta (consistente nella mancata partecipazione alla mediazione) non attiene al merito, o in altre parole, alla ragione o al torto della parte, ma va valutata ex ante e prescinde dall’esito del giudizio.

Per tali motivi, nel caso di un giudizio intrapreso per l’accertamento della responsabilità da errore professionale del medico, la compagnia assicurativa che si è vista accogliere le proprie eccezioni in primo grado, pur vincendo, deve essere condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, in quanto la sua condotta non evita il rischio di una prosecuzione della lite nei successivi gradi di giudizio (appello e cassazione), che si poteva invece azzerare partecipando alla mediazione.

Altresì ingiustificata è la condotta della casa di cura anch’essa assente e senza motivo in mediazione. Per quest’ultima, soccombente in giudizio, c’è anche la condanna ex art.96 comma 3 cpc.

La mediazione nei confronti del terzo non è prevista

images Tribunale di Mantova, ordinanza 14.6.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. La domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in causa non è soggetta alla mediazione.

Il Tribunale di Mantova motiva tale assunto sostenendo che una diversa interpretazione comporterebbe un allungamento notevole dei tempi del processo, con evidente lesione del principio della ragionevole durata dello stesso stabilito dall’art. 111 Cost. .

Ed inoltre, le norme che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, non possono essere interpretate estensivamente e l’art.5 d.lgs. 28/2010, individua nel convenuto l’unico soggetto legittimato a sollevare l’eccezione di omesso avvio della mediazione, nulla precisando sul terzo chiamato in causa.

Mediazione Civile EX D.L. 28/2010 – Statistiche relative al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2016

Commento a cura della redazione di Medyapro. Nel presentare la statistica 1 gennaio – 31 marzo 2016, pubblicata in questi giorni da DG STAT, sinteticamente osserviamo: Gli Organismi segnalanti sono 445 su gli 851 iscritti al Registro (erano 468 su 895 al 31/12/2015) a significare la riduzione del 5% circa degli Organismi iscritti di cui solo […]

Mediazione Civile EX D.L. 28/2010 – Statistiche relative al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015

Mediazione Civile EX D.L. 28/2010 – Statistiche relative al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014

Mediazione Civile EX D.L. 28/2010 – Statistiche relative al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013

Mediazione Civile EX D.L. 28/2010 – Statistiche relative al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012

Decreto ingiuntivo defenitivo se l’opponente non avvia la mediazione

images Tribunale di Cosenza, sentenza 05.05.2016 n.982

A cura del dott. Luigi Butti. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale al rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione.

Questo può portare un errato automatismo per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale che normalmente è l’attore nel rapporto processuale, la parte sulla quale grava l’onere, ma, in realtà, avendo come guida il criterio ermeneutico e l’interesse del poter introdurre il giudizio di cognizione, la soluzione deve essere quella opposta, invero attraverso il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la via deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo

Ne consegue che gravava sugli opponenti l’onere di avviare il procedimento di mediazione e che il mancato esperimento determina il consolidamento degli effetti il decreto ingiuntivo ex articolo 653 codice di procedura civile.

L’avvio della mediazione è un onere a carico dell’opponente

images  Tribunale di Bergamo, ordinanza 25.03.2016

Successivamente alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice dispone l’avvio della mediazione.

Nell’ordinanza in commento il Tribunale di Bergamo decideva di onerare parte opponente, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale che trova conforto nella recente sentenza della Suprema Corte n. 24629 del 3.12.2015.

Eccezione di incompetenza in mediazione

images  Tribunale di Monza, sentenza 26.02.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Le parti sottoscrivevano un contratto di conto corrente col quale derogavano alle norme generali sulla competenza per territorio, come previsto dall’articolo 28 del codice di procedura civile.

Insorta controversia, l’attore promuoveva istanza di mediazione presso l’Organismo incompetente e la Banca non aderiva riservandosi di sollevare ogni eccezione preliminare nel giudizio di merito.

Successivamente l’attore promuoveva giudizio di accertamento presso il Tribunale incompetente per territorio e la Banca si costituiva eccependo l’incompetenza dell’Organismo e del Tribunale.

L’omessa specifica contestazione in mediazione, spingeva l’attore a ritenere superato il vizio procedurale, ma il giudice della causa, sostenendo sul punto che l’onere di eccepire l’incompetenza territoriale in sede di mediazione non risulta essere imposto da alcuna norma e che l’eccezione di incompetenza del Tribunale non può che essere sollevata nel solo processo, accoglieva la tesi della Banca e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.