Mediazione delegata, improcedibilità rilevabile senza termini

images  Tribunale di Verona, sentenza 07.7.2016 – Est.Vaccari.

Commento a cura del Dr. Luca Santi. Per assolvere alla condizione di procedibilità è necessario precisare tutte le ragioni della lite nella domanda di mediazione.

L’omissione anche parziale rende improcedibili le domande non conosciute e la relativa eccezione, nel caso della mediazione delegata, può essere rilevata dal giudice anche dopo la prima udienza utile o comunque quando ne viene a conoscenza.

Infatti, il richiamo operato dall’art. 5 comma 1 bis, secondo cui “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, va riferito esclusivamente alla mediazione obbligatoria.

Il mediatore è obbligato a formulare una proposta se lo prescrive il giudice.

images Tribunale di Vasto, ordinanza 15.6.2016 – Est. Pasquale.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Non può esserci alcuna discrezionalità del mediatore quando l’invito a formulare una proposta anche in assenza di concorde volontà delle parti proviene direttamente dal giudice della causa.

Il mediatore che contravvenendo all’invito del giudice dichiara concluso il procedimento è costretto dal Tribunale a riattivare la medesima procedura di mediazione senza oneri aggiuntivi per le parti.

La ratio dell’obbligo di formulazione della proposta, secondo il giudice, va ravvisata nell’art. 1, comma 1°, lett. a), del D.lgs. 28/2010, secondo cui la mediazione viene definita come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa» e senza la quale al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso spettanti sulla condotta delle parti ed in relazione alla regolamentazione delle spese di mediazione e processuali ex art. 13 D. Lgs. n. 28/10.

Il termine ordinatorio per l’avvio della mediazione non è rimesso all’arbitrio delle parti

images Tribunale di Rimini, sentenza 10.5.2016 -Est. Lionello Rossino.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. Anche se il termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione concesso dal Giudice deve considerarsi ordinatorio, è altresì incontestabile che i tempi di avvio della mediazione non sono rimessi all’arbitrio delle parti, ove si tenga presente che l’art.154 cpc, consente al Giudice di prorogare, su istanza di parte o di ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza, solo prima della sua scadenza.

Il decorso di un termine ordinatorio senza la presentazione di un’istanza di proroga, ha, quindi, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività, salva la remissione in termini, nel caso in cui la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte.

Nel caso di specie, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti avviavano la mediazione ordinata dal giudice successivamente al termine di 15 giorni prescritto nell’ordinanza, e senza alcuna richiesta di proroga.

Il giudice, equiparando il tardivo deposito della domanda al mancato esperimento della mediazione, dichiarava l’improcedibilità della domanda e confermava il decreto opposto, in conformità all’insegnamento della Cassazione che pone sull’opponente l’onere di esperire la mediazione. (Sulla natura perentoria del termine si v. Tribunale di Rimini, sentenza 24.5.2016 -Est. Capodaglio)

Il locatario che non avvia la mediazione è costretto a rinunciare all’opposizione

images  Tribunale di Rimini, sentenza 24.5.2016 -Est. Capodaglio.

Commento a cura della dr.ssa Rossella Parisi. Nel procedimento sommario di sfratto con l’ordinanza provvisoria emessa ex art.665 cpc, il giudice dispone il rilascio dell’immobile con riserva di valutare le eccezioni del convenuto nella successiva fase di merito e contestualmente ordina l’avvio della mediazione.

Se l’intimato opponente rimane inoperoso e non provvede a depositare l’istanza di mediazione entro il termine fissato dal giudice, da intendersi perentorio (in senso contrario v. Tribunale di Rimini, sentenza 10.5.2016 -Est. Lionello Rossino), la condizione di procedibilità non si intende superata e il convenuto sfrattato deve rinunciare a coltivare la domanda di accertamento negativo del diritto al rilascio da lui proposta.

Dal punto di vista processuale il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del giudizio di merito e l’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile diventerà definitiva.

Nella mediazione delegata il mediatore deve verificare la corretta notifica degli avvisi di convocazione

images  Tribunale di Trapani, ordinanza 13.7.2016 – Est. Lo Bianco.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. Durante il primo incontro informativo della mediazione delegata, il mediatore deve correttamente individuare a verbale tutte le parti del procedimento giudiziale e verificare che tutte abbiano avuto conoscenza dell’invito a partecipare alla mediazione.

La mancata conoscenza dovuta ad una errata notifica, obbliga le parti e quindi il mediatore a rinnovare la procedura di notificazione e rinviare il primo incontro informativo per garantire il corretto avvio della procedura.

Nel caso in commento, la mediazione veniva disposta su impulso del giudice ma durante il primo incontro informativo, il mediatore, non procedeva alla corretta individuazione delle parti chiamate in causa e non si avvedeva dell’assenza di uno dei convenuti, notiziato dell’avvio della mediazione presso un domicilio errato.

Il giudice, rilevata la genericità delle operazioni con cui il mediatore avrebbe adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, disponeva la rinnovazione della procedura di mediazione non potendo far discendere a carico della parte attrice le conseguenze dell’irregolare svolgimento della procedura.

Il condominio che non collabora in mediazione paga le spese di lite

images  Tribunale di Milano, sentenza 21.7.2016 – Est. Gentile.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. La condotta del condominio che per mezzo del suo amministratore decide di partecipare alla mediazione al solo fine di evitare le sanzioni di legge senza alcuna fattiva collaborazione, costa la condanna al rimborso delle spese di mediazione sostenute dalla controparte, oltre gli interessi.

La decisione in commento è stata adottata dal Tribunale di Milano che ha sanzionato il condominio debitore nell’ambito di una procedura di mediazione facoltativa che, anche se non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del Condominio nella fase della mediazione.

Il giudice ha quindi riconosciuto ex artt. 1218 e 1224 co. 2 cc, il diritto del creditore al risarcimento del maggiore danno relativo alle spese sostenute nella procedura di mediazione esperita, pari a circa mille euro oltre interessi, in quanto spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore non collaborativo.

La mancata comparizione personale della parte rende improcedibile la mediazione

images  Tribunale di Como, ordinanza 23.03.2016 – Est. Petronzi.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. La condizione di procedibilità può considerarsi superata solo con la partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, in conformità alle finalità imposte dalla normativa europea e alla ratio dell’istituto, fondata sul tentativo di riattivare la comunicazione tra i litiganti.

L’assenza della parte, come rilevato da ampia giurisprudenza (cfr., ex pluribus, Trib. Siracusa 05.07.2015, Trib. Pavia 18.05.2015, Trib. Palermo 17.03.2015, Trib. Vasto 09.03.2015,  Trib. Bologna 11.11.2014, Trib. Monza 20.10.2014, Trib. Firenze 19.03.2014; Trib. Firenze, Sez. spec. imprese, 17.03.2014) finisce per svilire l’efficacia dell’istituto conciliativo che assumendo i connotati di una mera formalità non può perciò dirsi correttamente esperito.

Gratuito patrocinio, nessuna liquidazione per il legale in caso di successo della mediazione

images    Tribunale di Tempo Pausania, ordinanza 19.7.2016 – Est. Pastori.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. L’esito positivo della mediazione non fa sorgere il diritto alla liquidazione del compenso per l’avvocato che assiste il cliente ammesso al gratuito patrocinio.

Il Tribunale di Tempo Pausania pur nella consapevolezza dell’esistenza di un diverso orientamento in materia (si veda Trib. di Firenze, ordinanza del 13.01.2015 Est. Breggia), ritiene che la liquidazione delle spese giudiziali possa avvenire solo in presenza “di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa del giudizio” (Cass. Civ., sentenza n.24723 del 23/11/2011), circostanza che difetta nel caso della mediazione in quanto, pur se prevista obbligatoriamente dalla legge in vista di un futuro giudizio, è proprio la carenza di tale fase giudiziale a far ritenere che il ricorso alla mediazione e quindi all’assistenza obbligatoria dell’avvocato poteva essere evitata dalle parti anche attraverso un incontro informale.

Una conclusione che appare paradossale dal momento che la liquidazione a spese dello Stato non troverebbe applicazione proprio quando il difensore ha svolto al meglio le sue prestazioni professionali, favorendo il raggiungimento dell’accordo in mediazione.

Il compenso per l’assistenza legale in favore del cliente ammesso al gratuito patrocino è esteso alla mediazione

images Tribunale di Firenze, sentenza 13.01.2015 – Est. Breggia.

Commento a cura del dott. Fabio Felicini. L’articolo 75 del DPR. n.115/2002 prevede che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Secondo l’orientamento tradizionale, poiché le norme fanno riferimento al processo si ritiene impossibile far rientrare nel gratuito patrocinio l’attività stragiudiziale, con l’ovvia conseguenza di giungere alla conclusione paradossale di negare il compenso in favore dell’avvocato proprio quando il professionista, col suo intervento, evita il contenzioso giudiziario e assicura una soddisfazione immediata ai diritti sostanziali delle parti.

Per tale ragione il giudice fiorentino ritiene che possa giungersi ad una diversa e più ragionevole conclusione procedendo ad una un’interpretazione sistematica e teleologica delle norme in materia e considerare l’art.75 sopra citato, comprensivo sempre della fase della mediazione obbligatoria pre-processuale.

Ciò anche perché, continua il giudice fiorentino, la garanzia costituzionale del diritto di difesa inviolabile ‘in ogni stato e grado’ (art. 24 cost.), per essere effettiva, deve contemplare anche la fase che, pur concernendo di per sé attività non giurisdizionale per la soluzione dei conflitti, è così innestata nella giurisdizione da condizionarne le vicende: ‘in ogni stato’’ è dunque espressione che ricomprende lo stato pre-processuale o endo-processuale che in modo obbligatorio deve essere attraversato dalle parti perché la giurisdizione possa regolarmente svolgersi. Per assicurare ‘ai non abbienti …. i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione’ , è indispensabile riconoscere a carico dello stato anche il compenso del legale nella fase mediativa che condiziona necessariamente l’avvio del processo o la sua prosecuzione.

Va quindi ragionevolmente sostenuto che essendo la mediazione (obbligatoria) sempre connessa e funzionale alla fase processuale anche se poi questa in concreto non abbia luogo, non può non riconoscersi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività di assistenza legale prestata dall’avvocato che ha contribuito positivamente a definire una lite. (In senso contrario, nega la liquidazione dei compensi il Tribunale di Tempo Pausania, ordinanza 19.7.2016 – Est. Pastori. )