Tribunale di Firenze, sentenza 13.01.2015 – Est. Breggia.
Commento a cura del dott. Fabio Felicini. L’articolo 75 del DPR. n.115/2002 prevede che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
Secondo l’orientamento tradizionale, poiché le norme fanno riferimento al processo si ritiene impossibile far rientrare nel gratuito patrocinio l’attività stragiudiziale, con l’ovvia conseguenza di giungere alla conclusione paradossale di negare il compenso in favore dell’avvocato proprio quando il professionista, col suo intervento, evita il contenzioso giudiziario e assicura una soddisfazione immediata ai diritti sostanziali delle parti.
Per tale ragione il giudice fiorentino ritiene che possa giungersi ad una diversa e più ragionevole conclusione procedendo ad una un’interpretazione sistematica e teleologica delle norme in materia e considerare l’art.75 sopra citato, comprensivo sempre della fase della mediazione obbligatoria pre-processuale.
Ciò anche perché, continua il giudice fiorentino, la garanzia costituzionale del diritto di difesa inviolabile ‘in ogni stato e grado’ (art. 24 cost.), per essere effettiva, deve contemplare anche la fase che, pur concernendo di per sé attività non giurisdizionale per la soluzione dei conflitti, è così innestata nella giurisdizione da condizionarne le vicende: ‘in ogni stato’’ è dunque espressione che ricomprende lo stato pre-processuale o endo-processuale che in modo obbligatorio deve essere attraversato dalle parti perché la giurisdizione possa regolarmente svolgersi. Per assicurare ‘ai non abbienti …. i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione’ , è indispensabile riconoscere a carico dello stato anche il compenso del legale nella fase mediativa che condiziona necessariamente l’avvio del processo o la sua prosecuzione.
Va quindi ragionevolmente sostenuto che essendo la mediazione (obbligatoria) sempre connessa e funzionale alla fase processuale anche se poi questa in concreto non abbia luogo, non può non riconoscersi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività di assistenza legale prestata dall’avvocato che ha contribuito positivamente a definire una lite. (In senso contrario, nega la liquidazione dei compensi il Tribunale di Tempo Pausania, ordinanza 19.7.2016 – Est. Pastori. )