L’avvocato raggiunge un accordo in mediazione? Non ha diritto alla liquidazione delle spese a carico dello Stato

 Tribunale di Roma, decreto 11.01.2018 – Est. Monastero.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Non può porsi a carico dello Stato il compenso professionale dell’avvocato che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura obbligatoria di mediazione e qualora le parti abbiamo raggiunto un accordo e non sia stato instaurato il giudizio.

Anche se la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la parte è obbligata a farsi assistere da un avvocato, la disciplina in materia di mediazione nulla prevede per la parte che sia stata ammessa al gratuito patrocinio. E’ evidente che il legislatore non ha voluto estendere sulla mediazione la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, come appare altrettanto chiaro che: 1) l’art.75 dpr 115/2002 fa riferimento ad ogni grado e fase del processo ovvero ad eventuali procedure, presupponendo una attività giurisdizionale alla quale non può essere assimilata la mediazione; 2) la giurisprudenza ne ha escluso la estensione salvo nel caso di attività stragiudiziale conseguente l’azione giudiziaria; 3) la necessità che ogni spesa posta a carico dello Stato abbia una copertura normativa; 4) gli avvocati possono sempre fare ricorso al beneficio della solidarietà professionale.

E’ improcedibile la domanda giudiziale non preceduta dalla mediazione contrattuale

 Tribunale di Roma, sentenza 10.10.2017 – Est. Battagliese.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Se le parti hanno previsto nel regolamento contrattuale di avviare la mediazione prima di ricorrere in tribunale, va dichiarata la improcedibilità della domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione.

Il patto con cui le parti vincolano il diritto di agire in giudizio al previo esperimento del tentativo di conciliazione, attraverso lo strumento della mediazione, deve ritenersi valido e legittimo e non vìola il diritto di difesa.

L’assenza è comportamento valutabile nel merito della causa

 Corte di Appello di Napoli, ordinanza 9.11.2017 – Est. Presid. Chiappetta.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. La mediazione in appello può dirsi correttamente esperita con la presenza personale delle parti e con l’assistenza di un avvocato e delle parti eventualmente contumaci (a cui va notificata la mediazione).

Tale presenza personale non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva, mentre la mancata partecipazione oltre che ad incidere sulla procedibilità della domanda costituisce comportamento valutabile nel merito della causa.

In caso di mancato accordo resta in facoltà del mediatore formulare una proposta conciliativa.

La proposta del mediatore può essere raccomandata dal giudice

 Tribunale di Siracusa, ordinanza 5.7.2015 – Est. Rizzo.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nell’ordinanza che dispone l’avvio della mediazione, il giudice evidenzia alle parti la necessità che l’attività di mediazione sia concretamente espletata ed invita il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di congiunta richiesta dei mediandi.

Nella mediazione delegata occorre superare il primo incontro.

 Tribunale di Roma, sentenza 5.10.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Massimilano Paolettoni. Nella mediazione delegata è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente, e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nei merito della causa.

Alla successiva udienza, in caso di mancato accordo, le parti, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III c.p.c. (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da ampia e risalente giurisprudenza edita anche on line).

 

La mediazione ante causam deve superare il primo incontro

  Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 15.1.2016 – Est. Febbraro.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La procedura di mediazione prevista quale condizione di procedibilità della domanda (c.d. ante causam) che non supera il primo incontro, non può dirsi correttamente esperita e va rinnovata o riavviata.

Compensi legali per l’assistenza in mediazione: ok dal Consiglio di Stato alla modifica del dm 55/2014

Con il parere nr. 2703 del 27 dicembre 2017*, il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sulla proposta di modifica del decreto 55/2014, concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Per i giudici di Palazzo Spada le modifiche al d.m. n. 55 del 2014, previste dallo schema di decreto, sono conformi ai criteri previsti dalla normativa primaria di riferimento, salvo alcune osservazioni sottoposte alla valutazione del Ministero.

Tra le novità, ricordiamo, rientra l’inserimento di una nuova tabella relativa ai compensi spettanti per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita** ,  suddivisa in base allo scaglione di riferimento (valore della mediazione) e alla fase di avanzamento della mediazione (introduzione, svolgimento, definizione della conciliazione).

Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la definitiva approvazione.

* Parere nr. 2703/2017

** Tabella 25 bis – nuovi compensi per assistenza in mediazione e negoziazione