In assenza della parte è valido l’accordo di mediazione sottoscritto dall’avvocato munito di procura alle liti?

Tribunale di Roma, sentenza 20.12.2018 – Est. Moriconi.

 

Commento a cura dell’avv. Mario Antonio Stoppa, Responsabile MedyaPro – sede di Lecce.

La procura alle liti, rilasciata dal cliente all’avvocato anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce soltanto alla causa e NON è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo, da parte del rappresentante (in questo caso l’avvocato). Ma anche laddove nella procura sia espressamente menzionata la mediazione, è necessario in tale procedimento, salvo obiettive ed eccezionali ragioni ostative, la presenza di persona del soggetto interessato.

Riguardo poi la possibilità per la parte assente di farsi rappresentare in mediazione demandata e obbligatoria, la procura rilasciata a tal fine (al suo difensore o ad altro soggetto) non è sufficiente a far ritenere correttamente svolta la procedura di mediazione. Il mandato (che in ciò si sostanzia il conferimento di rappresentare la parte assente in mediazione), necessita, per la sicurezza del mandante, del mandatario e del terzo, di istruzioni e poteri certi, chiari e ben delineati. Ciò rende assai problematica la possibilità di ammettere in via generale la rappresentanza della persona fisica in mediazione.

Riguardo infine la validità dell’accordo raggiunto in mediazione dall’avvocato della parte assente, certamente sarebbe privo di fondamento giuridico l’eventuale assunto che l’irritualità del procedimento di mediazione  (che può per altro verso attingere, nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis e secondo del decr.lgsl.28/2010, a rilevanti conseguenze, quali, per l’attore, l’improcedibilità della domanda), possa produrre l’invalidità dell’accordo.