Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’omesso avvio della mediazione comporta la conferma del provvedimento monitorio

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  Tribunale di Verona, sentenza 31.03.2016.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, se il giudice nulla dispone l’onere di avvio della mediazione deve intendersi posto sulla parte opponente.

L’omesso avvio e quindi l’inattività della parte entro il termine assegnato dal giudice non può che essere sanzionato con l’estinzione del procedimento e la conferma del decreto opposto.

Il Tribunale di Verona, nel caso in questione, sposa l’orientamento della Corte Suprema (sent. n, 24629/2015) precisando che è l’opponente a rivestire nel giudizio di opposizione la posizione formale di “attore” (che deve depositare in cancelleria l’atto di opposizione, iscrivere a ruolo etc.), mentre è solo sotto l’aspetto ” probatorio” che emerge la struttura del giudizio di cognizione con gli oneri probatori conseguenti a carico dell’opposto, per cui, deve essere posto a carico dell’attore opponente l’onere dell’iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.

L’avvocato che difende il condominio deve avviare la mediazione anche in assenza di delibera assembleare

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  Tribunale di Milano, sentenza 27.11.2015

Commento a cura del dott. Luca Santi. Quando il Giudice dispone la mediazione, l’adesione e l’avvio della procedura da parte dell’avvocato costituiscono un’estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale di cui all’art. 84, comma I, c.p.c..

Ben può, quindi, l’avvocato, proporre la domanda di mediazione nel termine previsto dalla legge anche senza la preventiva delibera assembleare di condominio, essendo peraltro ovvio che di fronte alla mediazione disposta ex officio, alle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio non residui altra scelta se non quella di ottemperare al provvedimento del giudice.

A queste conclusioni giunge il Tribunale di Milano in un caso in cui l’avvocato del condominio non dava corso alla mediazione ritenendo di non esservi tenuto in assenza di delibera assembleare che lo autorizzava. Il giudice, di diverso avviso, dichiarava invece la improcedibilità della domanda giudiziale ritenendo che l’avvocato avrebbe potuto depositare l’istanza ai sensi dell’art. 84 cpc, anche senza il preventivo vaglio della assemblea.

Mancata partecipazione alla mediazione e valutazione della condotta

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Tribunale di Monza, sentenza 10.02.2016.

Commento a cura della dr.ssa Mara Pistore. Il condomino agiva in giudizio contro il condominio che dinanzi al giudice eccepiva il mancato svolgimento della mediazione.

Rinviate le parti dinanzi al mediatore, il condominio non si presentava e la controparte chiedeva la condanna dell’ente al pagamento delle spese di mediazione e il risarcimento dei danni per lite temeraria e comportamento processuale sleale.

Il giudice, pronunciando sentenza, rigettava la domanda di risarcimento danni in quanto nella condotta processuale del condominio convenuto non risultava ravvisabile alcuna lite temeraria (la relativa valutazione, infatti, precisa il giudice, riguarda il merito della controversia nel suo complesso e non certo la singola eccezione in questione), e respingeva la domanda di condanna al pagamento delle spese di mediazione, poiché dalla mancata partecipazione consegue solo la condanna al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato della causa.

Peraltro, secondo il giudice, la mancata partecipazione dell’ente convenuto al procedimento di mediazione non può essere ritenuta ingiustificata quando all’esito del processo risulta l’infondatezza della domanda dell’attore.

La mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo rende invalida la mediazione e improcedibile il giudizio.

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 Tribunale di Firenze, sentenza 09.03.2016

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Durante il primo incontro informativo di un procedimento di mediazione, entrambe le parti dichiaravano a verbale di non voler dare avvio alla procedura.

Il Giudice, che aveva espressamente onerato dell’avvio il creditore opposto, dichiarava la improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata con la semplice presentazione della domanda di mediazione ché svilirebbe la reale natura deflattiva dello strumento di ADR, il quale, invece, postula l’effettivo svolgimento dell’iter dinanzi all’organismo di mediazione.

Pertanto, il Tribunale fiorentino facendo applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene gravare sulla parte opposta l’onere di avvio della mediazione, dichiarava la improcedibilità della domanda e revocava il decreto monitorio opposto.

Omesso avvio della mediazione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

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 Tribunale di Nola, sentenza 03.03.2016

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avvio della mediazione è a carico del debitore ingiunto.

A queste conclusioni perviene il Tribunale di Nola che avallando l’indirizzo interpretativo espresso di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, ha confermato il decreto opposto in quanto risultava dagli atti che il debitore opponente non aveva dato avvio alla mediazione nei termini di legge assegnati.

Per il giudice, avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, con la mancata proposizione dell’istanza di mediazione ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l’atto di citazione in opposizione con cui si chiede la revoca del decreto ingiuntivo e non già la domanda proposta dall’opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Non può considerarsi correttamente esperita la mediazione obbligatoria senza l’assistenza dell’avvocato

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Tribunale di Torino, sentenza 30.3.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Nella mediazione la parte deve essere assistita dall’avvocato, secondo quanto dispone l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010. Ne consegue che l’assenza del legale inficia il corretto esperimento della mediazione e rende improcedibile la domanda giudiziale.

A questa conclusione giunge il Tribunale di Torino in una lite promossa da una società privata contro una banca per ottenere la restituzione di somme illegittimamente incassate dall’istituto di credito.

Nel corso della mediazione la parte attrice si presentava con il solo consulente di parte e la banca sollevava l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto la mediazione non si era validamene svolta per l’assenza del legale della controparte.

Il giudice, facendo applicazione dell’art. 5 comma 1 bis, secondo cui nella mediazione è richiesta necessariamente l’assistenza dell’avvocato, accoglieva l’eccezione della banca e dichiarava la domanda improcedibile, condannando l’attrice al pagamento delle spese di causa.

Limiti del principio di effettività e della domanda riconvenzionale in mediazione

images Tribunale di Verona, ordinanza 24.3.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e quella proposta dal terzo in giudizio nelle materie di cui all’art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010, non soggiacciono alla mediazione obbligatoria.

A tale conclusione giunge il Tribunale di Verona che pur dando atto dell’esistenza di due opposti orientamenti, propende per la tesi negativa secondo cui è solo la domanda proposta dall’attore ad essere assoggettata all’obbligo della mediazione (tra tutte, Trib. Palermo, 11/7/2011 e Trib. Reggio Calabria 22/4/2014).

Le ragioni sono molteplici e risiedono:  A) nell’esigenza di interpretare l’art. 5 D.Lgs. 28/10 alla luce dei principi: 1) della ragionevole durata del processo; 2) di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale rispetto alle norme di deroga alla giurisdizione alla luce dell’art. 24 Cost.; 3) di equilibrio nella relazione tra procedimento giudiziario e mediazione come espresso dalla Direttiva 2008/52/CEE; B) nell’esigenza di rispettare l’autentica finalità dell’istituto mediatorio che è marcatamente deflattiva, tenuto conto che, rispetto alla domanda riconvenzionale, l’esperimento della mediazione “…non sortirebbe l’effetto di chiudere il giudizio in corso”, poiché “…non è generalmente idoneo, dopo il fallimento del procedimento di mediazione sulla domanda principale, a porre fine al giudizio” (Trib. Palermo, cit.); C) nell’esigenza di evitare la formulazione di domande riconvenzionali ‘strumentali’ al solo fine di imporre al giudice l’invio in mediazione, con conseguente allungamento dei tempi processuali anche per la definizione della domanda principale ovvero la separazione della domanda riconvenzionale da quella principale.

Il Tribunale scaligero prende posizione anche su un’altra questione di notevole e attuale interesse che riguarda il principio di effettività, ovvero il necessario (o meno) superamento del primo incontro informativo, considerato che, nel caso in questione, l’attore presente al primo incontro, dopo aver ascoltato il mediatore illustrare la funzione della mediazione, si rifiutava di procedere oltre.

Anche in tal caso, pur dando atto della presenza di due opposti orientamenti giurisprudenziali, il giudice ritiene di sposare la tesi negativa, secondo cui la mediazione si intende correttamente esperita con la sola partecipazione personale delle parti e dei rispettivi avvocati al primo incontro informativo, non richiedendo la norma il superamento di detta fase.

Difatti, continua il giudice, l’effettività della mediazione si realizza sic et simpliciter nel mettere le parti nella condizione di prendervi parte, all’interno della cornice procedimentale che la legge predispone come obbligatoria, senza che il perseguimento dello scopo dell’effettività della mediazione possa essere ‘forzato’ sino al punto di ritenere non assolta la condizione di procedibilità anche quando la parte, all’esito del primo incontro con il mediatore, rifiuti di proseguire con la mediazione manifestando la chiara e ferma volontà che la controversia sia conosciuta dall’autorità giudiziaria.

Per il giudice, bisogna riconoscere che la partecipazione effettiva della parte al procedimento di mediazione è, e resta, un fatto sostanzialmente incoercibile e non sanzionabile se non sul piano delle spese legali e potendo le parti, in ogni momento del procedimento, sottrarsi alla mediazione sopportandone le conseguenze processuali ma non in chiave di improcedibilità della domanda.

La consulenza tecnica in mediazione viene suggerita dal giudice

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Tribunale di Roma, ordinanza 4.4.2016

Commento a cura del dott. Fabio Felicini. Quando la controversia involge questioni tecniche, le parti possono avvalersi della consulenza di un esperto già durante lo svolgimento della mediazione. A tale conclusione giunge il Tribunale di Roma, che nell’ambito di una controversia vertente su un sinistro stradale, suggeriva alle parti l’opportunità di nominare già in mediazione un professionista tra quelli iscritti agli albi del tribunale e la cui attività, se espletata da un consulente serio e preparato, può conservare utilità nel successivo processo (purché siano rispettate alcune regole fondamentali ed in particolare quella del contraddittorio e l’esclusione del riferimento a dichiarazioni delle parti in mediazione).

In caso di mancato accordo, le parti possono fissare a verbale le proprie posizioni al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .

Nelle controversie con gli enti pubblici le parti possono nominare un consulente tecnico durante la mediazione

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Tribunale di Roma, ordinanza 10.3.2016.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. L’ente pubblico ha l’obbligo di partecipare al procedimento di mediazione, fermo restando che la condotta va procedimentalizzata e fissati i parametri entro cui deve condurre le trattative.

L’assenza ingiustificata e quindi la conseguente condanna dell’ente al pagamento di una somma pari al contributo della causa ed eventualmente ex art.96 cpc, può invece causare un danno erariale all’ente ed esporre il funzionario ad azioni di responsabilità.

Se durante la mediazione emergono questioni puramente tecniche, al fine di facilitare il bonario componimento, le parti potranno convenire nella nomina di un consulente per l’accertamento dell’ammontare del danno, ben sapendo che anche in caso di mancato accordo la consulenza conserva utilità nel successivo processo.

In tal modo, tutte le parti potranno pervenire rapidamente ad una conclusione per loro vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale.