Mediazione delegata e proposta del giudice anche nel Tribunale di Verona

 Tribunale di Verona, ordinanza 14.02.2019 – Est. Bartolotti.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Anche nelle materie non assoggettate alla mediazione obbligatoria, il giudice dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, visti i rapporti tra le parti e la natura della causa, può offrire loro la facoltà di godere di un tentativo di mediazione, sia per favorire un componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti fra le parti.

In tal caso, rende edotta le parti che dalla mancata attivazione della mediazione consegue la improcedibilità della domanda giudiziale e la definitività del decreto opposto.

Al contempo, fermo restando l’autonomia dell’organismo (e delle parti) nella formulazione della migliore proposta, nella stessa ordinanza il giudice può suggerire alle parti una soluzione transattiva in caso di esito negativo della procedura conciliativa, evidenziando i vantaggi economici che deriverebbero da un accordo (stralcio di una parte del credito, liquidità immediata, assenza di costi e di rischi della esecuzione) e i rischi di una prosecuzione della causa (condanna alle spese, anche art. 96 comma 3 cpc).

Quando scade il termine per impugnare la delibera di condomino dopo il verbale negativo di mediazione?

  Tribunale di Verona, sentenza 08.3.2018 – Est. Chiavegatti.

Commento dell’avv. Guido Trabucchi. Dopo una mediazione fallita in tema di impugnazione di delibere condominiale, per ricorrere in tribunale si avrebbe un numero di giorni pari alla differenza tra i trenta giorni previsti dal codice civile e quelli intercorsi fino alla comunicazione dell’istanza di mediazione. Invece, trattandosi di interruzione del termine di 30 giorni, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, si hanno da capo tutti 30 giorni per depositare la domanda in tribunale (o dal giudice di pace a seconda della competenza).

Assistenza legale facoltativa per il consumatore dopo la sentenza della Corte di Giustizia

 Tribunale di Verona, ordinanza 28.9.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia nella sentenza n.457 del 14.6.2017, deve affermarsi che va disapplicata la norma nazionale che prevede per i consumatori  l’assistenza obbligatoria del legale in mediazione, poiché in contrasto con le norme comunitarie che prevedono tra i requisiti di compatibilità che la procedura non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti.

Poiché non è dubitabile che l’esborso a cui sono tenute le parti nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto di accordo sul punto, gli importi di liquidazione fissati dal d.m. 55/2014, è evidente che la norma sulla mediazione che prevede l’assistenza legale obbligatoria, essendo fonte di costi non contenuti per le parti, va disapplicata per contrasto con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

I consumatori, quindi, potranno adire un qualsiasi organismo di mediazione senza obbligo di farsi assistere da un avvocato di fiducia.

Il rifiuto della proposta conciliativa incide sulle spese di lite

 Tribunale di Verona, sentenza 27.6.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura del dott. Luca Santi. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e può essere valutata considerando la condotta della parte che, all’esito di una mediazione in cui era rimasta assente, aveva rifiutato una proposta conciliativa evidentemente sulla base di una prognosi di esito per lei favorevole del giudizio, cosa che poi non è avvenuta.

In mediazione è necessaria la presenza delle parti

 Tribunale di Verona, ordinanza 11.07.2017 – Est. D’Amico.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Nell’ordinanza con cui dispone la mediazione il giudice avverte le parti che la loro mancata comparizione durante la procedura conciliativa equivale alla mancata proposizione della istanza, con probabili effetti effetti negativi sulla procedibilità della domanda giudiziale.

La causa petendi della mediazione deve coincidere con la domanda giudiziale

 Tribunale di Verona, ordinanza 07.10.2016 – Est. Favaro.

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. Nel caso il giudice ravvisi una asimmetria tra la causa petendi indicata nella domanda giudiziale e quella indicata nella domanda di mediazione, le parti devono riavviare nuovamente la procedura di mediazione.

In assenza di riconvenzionali è la parte opponente che deve introdurre la mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 29.5.2017 – Est. Ciresola.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Nella prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice concede il termine di 15 giorni per l’introduzione della mediazione con onere posto posto a carico della parte più diligente.

Ebbene, in assenza di domande riconvenzionali, come è accaduto nel caso di specie, la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché l’onere grava sulla parte opponente.

Non avendo, questa, dato corso alla procedura, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

Sanzione pecuniaria per la Banca assente in mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 10.3.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’avv.Guido Trabucchi. Va condannata al pagamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato la Banca che non ha partecipato al procedimento di mediazione, come risulta dal relativo verbale prodotto dalla attrice, senza mai addurre nessuna giustificazione di tale sua scelta (nel caso, sanzione pari a 759 euro).

Sanzionata la parte che ritiene di aver ragione e diserta la mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 21.3.2017 – Est. Vaccari.

A cura dell’avv. Aldo Corcioni. Non può essere presa in considerazione la giustificazione della parte che non aderisce alla mediazione perché ritiene infondate le avverse pretese.

Così, il Tribunale di Verona ha sanzionato la Banca condannandola al pagamento di una somma pari al contributo unificato del giudizio (nel caso di specie, 450 euro).

Funzione della sanzione pecuniaria da mancata partecipazione in mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 02.5.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010 va irrogata dal giudice senza che gli sia consentito nessun ambito di discrezionalità né sull’an né sul quantum dell’applicazione, a qualsiasi delle parti non abbia partecipato alla procedura stragiudiziale senza giustificato motivo, compresa quella vittoriosa nel conseguente giudizio. Ciò è chiaramente desumibile sia dal tenore letterale della previsione che dalla sua funzione che è quella di indurre le parti a partecipare al procedimento di mediazione e quindi a servirsi di uno strumento che può evitare il giudizio.