L’ente pubblico non avvia la mediazione e il decreto ingiuntivo diviene definitivo

 Tribunale di Bologna, ordinanza 19.7.2017 – Est. Gattuso.

Commento della dr.ssa Maria Teresa Martucci. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo secondo il consolidato indirizzo del tribunale di Bologna, l’improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attiene alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. art.5, c. 2 d.lgs. 28/2010).

La legittimità di tale scelta legislativa non può essere messa in dubbio dai costi necessari ad avviare la mediazione, posto che, le spese di promozione della mediazione che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, sono obiettivamente modesti.

Il notaio assente in mediazione perde la causa

 Tribunale di Roma, sentenza 26.6.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Il Tribunale di Roma ribadisce un concetto chiave per il buon esito della mediazione: la necessaria partecipazione personale oltre all’assistenza dell’avvocato e l’effettivo esperimento della procedura conciliativa.

La condotta della parte assente ingiustificata che contravviene all’ordine del giudice rileva ai fini del raggiungimento della prova ex art.116 cpc ed ex art.96 cpc sul regolamento delle spese processuali.

Dal punto di vista processuale, il Tribunale chiarisce che alla domanda se vi sia un obbligo a carico delle parti di partecipazione alla mediazione (intesa questa volta non come accordo, ma come procedura), la risposta è invece senz’altro affermativa; come rivela in modo icastico tutto il sistema sanzionatorio previsto dalla legge (improcedibilità per la mancata proposizione della domanda, conseguenze negative previste dall’art. 8 della legge; possibile applicazione dell’art.96 co. III come riconosciuto dalla giurisprudenza, cfr. ex multis sentenza del Tribunale di Roma n.25218 del 17.12.2015 RG 59487/11).

Tale interpretazione – che ragionevolmente contempla l’eventuale situazione di inesigibilità della prosecuzione oltre il primo incontro informativo – è perfettamente in linea con la logica, il buon senso e la Costituzione.

 

In mediazione devono presenziare le parti coinvolte nel giudizio e non i loro delegati.

 Tribunale di Pordenone, sentenza 10.3.2017 – Est. Laenza.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Deve ritenersi che per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, come per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano davanti al mediatore personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8).

È, in altre parole, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto, che potranno esaminare, con la mediazione di un soggetto terzo, i punti e le questioni controverse, meditarle e quindi giungere alla determinazione di una composizione bonaria della lite.  Il ‘filtro’ di un soggetto delegato rischia invece di inficiare tale processo.

Non si ritiene che l’eventuale previsione in regolamenti interni degli organismi di mediazione della possibilità delle parti di presenziare a mezzo delegati possa suggerire una diversa interpretazione.

Improcedibile il giudizio se l’opponente non si presenta in mediazione

 Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 27.3.2017 – Est. Boiardi.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. La condizione di procedibilità non può ritenersi assolta se nella mediazione avviata dalla parte opposta, l’opponente non si presenta al primo incontro.

L’art. 5 comma II bis del dlgs n.28/2010 statuisce che: “la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo”, ed è evidente che può esservi “incontro” solo se sono presenti tutte le parti ed è sicuramente onere della parte (opponente) partecipare avanti al mediatore per assolvere alla condizione di procedibilità.

Anche se il dato letterale (art.8 d.lgs. 28/2010) ricollega alla mancata partecipazione conseguenze sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.) e con applicazione della sanzione pecuniaria, la giurisprudenza di merito ha evidenziato come tale disposizione, alla luce della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell’istituto, va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all’esperimento della mediazione.

Quindi in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l’onere di esperire il procedimento mediatorio, non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all’art. 8 citato, poiché si renderebbe possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione, semplicemente attivando il procedimento e non mediante “l’esperimento” dello stesso “.

In assenza di riconvenzionali è la parte opponente che deve introdurre la mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 29.5.2017 – Est. Ciresola.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Nella prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice concede il termine di 15 giorni per l’introduzione della mediazione con onere posto posto a carico della parte più diligente.

Ebbene, in assenza di domande riconvenzionali, come è accaduto nel caso di specie, la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché l’onere grava sulla parte opponente.

Non avendo, questa, dato corso alla procedura, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.