L’istanza di mediazione può anticipare gli effetti della domanda giudiziale?

  Tribunale di Padova, sentenza 05.02.2019 – Est. Bertola.

Commento a cura del dott. Luca Santi.

La domanda di mediazione non può essere invocata per anticipare gli effetti della domanda giudiziale. Non si potrebbero per esempio invocare gli effetti della domanda giudiziale della domanda di mediazione per individuare il giudice “successivamente adito” laddove si dovesse decidere per esempio un’eccezione di litispendenza o di continenza ex art. 39 c.p.c..

L’effetto processuale della domanda di mediazione è espressamente limitato ex lege agli effetti sulla prescrizione del diritto e nulla più, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 28/2010, “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Sicché nel caso in esame, anche se la mediazione è stata avviata prima del contratto (di cessione) con cui è stato ceduto ad Intesa Sanpaolo un articolato complesso di rapporti bancari, è al momento dell’introduzione della domanda giudiziale che occorre guardare per determinare il soggetto che ha legittimazione passiva a stare in giudizio. (Difatti, la domanda veniva introdotta successivamente all’evento rappresentato dall’approvazione del DL 99/2017, che ha posto in liquidazione coatta amministrativa l’istituto di credito, e quindi la presente causa non doveva essere iniziata contro Intesa Sanpaolo bensì la parte avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo della procedura di liquidazione coatta per far valere in quella sede le sue doglianze relative all’acquisto o alla mancata vendita delle azioni).

Mediazione delegata e indicazione di un range entro cui negoziare un accordo

  Tribunale di Roma, ordinanza 07.02.2019 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.  Il giudice può disporre un virtuoso percorso di mediazione guidata alla luce di quanto emerso dallo stato degli atti. Affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, l’istante o le parti congiuntamente, devono scegliere un organismo accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità. Alle parti, il Giudice lascia ampia libertà di comporre i loro interessi all’interno del quadro di indicazioni evidenziate nell’ordinanza, appalesando, al contempo, anche una zona (range) ottimale di accordo.

Va da sé che in mediazione è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, ossia che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile  nel merito della causa anche ai fini dell’applicazione dell’art. 96 III° cpc.

Mediazione in appello: se la conciliazione non riesce quali circostanze verbalizza il mediatore?

  Corte di Appello di Bari, ordinanza 04.01.2019 – Est. Mitola.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Anche il giudice di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione al fine di offrire alle parti la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo per ricercare, con l’assistenza di un mediatore qualificato un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei contrapposti interessi.

L’esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e potrà considerarsi avverata a fronte della partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti muniti dei poteri di conciliare.

Ove la conciliazione non riesca, il mediatore deve formare processo verbale dando conto: I) della proposta comunque formulata; II) della partecipazione ovvero della mancata partecipazione delle parti; III) della parte che abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, anche ai sensi dell’art. 8 comma quarto bis del D.Lgs. 28/2010, nonché degli articoli 116 comma secondo, 91 e 96 comma terzo cpc.

Come una ragionevole conciliazione può essere suggerita dal giudice

  Tribunale di Roma, ordinanza 04.02.2019 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo.

Affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, l’istante o le parti congiuntamente, devono scegliere un organismo accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità. Alle parti, il Giudice lascia ampia libertà di comporre i loro interessi all’interno del quadro di indicazioni che rilascia nell’ordinanza, appalesando, al contempo, dure previsioni nel caso non si giungesse alla ragionevole soluzione conciliativa.

Peraltro, si tratterebbe di un accordo per tutti vantaggioso, anche da punto di vista economico e fiscale della controversia in atto.

Va evidenziato che è richiesta l’effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.

La mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc.

La lite per recesso da contratto preliminare di compravendita immobiliare è soggetta a mediazione?

 Tribunale di Verona, sentenza 30.10.2018 – Est. Coltro.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. La causa che attiene al recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare con la pretesa al doppio della caparra, alle restituzioni ed ai danni per inadempimento (oltre che a pretese risarcitorie varie), vertendo in tema di rapporti obbligatori e non certo in tema di condominio o diritti reali, non è soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010.