L’istanza di mediazione può anticipare gli effetti della domanda giudiziale?
Tribunale di Padova, sentenza 05.02.2019 – Est. Bertola.
Commento a cura del dott. Luca Santi.
La domanda di mediazione non può essere invocata per anticipare gli effetti della domanda giudiziale. Non si potrebbero per esempio invocare gli effetti della domanda giudiziale della domanda di mediazione per individuare il giudice “successivamente adito” laddove si dovesse decidere per esempio un’eccezione di litispendenza o di continenza ex art. 39 c.p.c..
L’effetto processuale della domanda di mediazione è espressamente limitato ex lege agli effetti sulla prescrizione del diritto e nulla più, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 28/2010, “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Sicché nel caso in esame, anche se la mediazione è stata avviata prima del contratto (di cessione) con cui è stato ceduto ad Intesa Sanpaolo un articolato complesso di rapporti bancari, è al momento dell’introduzione della domanda giudiziale che occorre guardare per determinare il soggetto che ha legittimazione passiva a stare in giudizio. (Difatti, la domanda veniva introdotta successivamente all’evento rappresentato dall’approvazione del DL 99/2017, che ha posto in liquidazione coatta amministrativa l’istituto di credito, e quindi la presente causa non doveva essere iniziata contro Intesa Sanpaolo bensì la parte avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo della procedura di liquidazione coatta per far valere in quella sede le sue doglianze relative all’acquisto o alla mancata vendita delle azioni).