L’ente pubblico non può esimersi dal partecipare alla mediazione disposta dal giudice.

Tribunale di Roma, ordinanza 28.01.2016. Commento a cura del dott. Fabio Felicini. Non può trovare alcuna giustificazione il comportamento dell’ente pubblico che si rifiuta aprioristicamente di partecipare al procedimento di mediazione demandata temendo il rischio di incorrere in danno erariale a seguito di conciliazione. Le Pubbliche Amministrazioni hanno nella mediazione gli stessi oneri e gli stessi […]

E’ ingiustificato il rifiuto preconcetto della compagnia assicurativa che non partecipa alla mediazione.

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Tribunale di Roma, ordinanza 21.03.2016

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro

Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di partecipare nel procedimento di mediazione delegata e non può essere giustificata l’assenza fondata su una generica sfiducia nell’istituto mediativo o nella assenza di fondamento delle altrui pretese.

Ciò a maggior ragione quando col suo provvedimento il giudice guida le parti verso una soluzione conciliativa che attualmente, considerata la possibilità di gravami non in grado di assicurare stabilità alle decisioni giudiziarie, è da preferirsi.

Le parti dovranno partecipare personalmente con l’assistenza dei rispettivi legali e se sussistono le condizioni, il mediatore, in conformità al regolamento di mediazione e tenuto conto delle risultante emerse nel provvedimento del giudice e delle circostanze del caso, può formulare una proposta ex art. 11 decr.lgsl. 28/2010.

Le parti possono accordarsi in mediazione traendo spunto dalle considerazioni del giudice e risparmiando anche i costi del ctu.

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Tribunale di Bari, ordinanza 26.02.2016

Il Giudice può invitare le parti ad esperire la mediazione quando lo stato dell’istruzione della causa non permette la formulazione di una proposta ex art. 185 bis cpc.

In tale procedimento, per individuare i “temi della conciliazione” ben possono le parti prendere spunto e collaborare attivamente utilizzando le valutazioni espresse dal giudice, atte sia a sfrondare il thema decidendum oggetto del giudizio, sia a fornire gli elementi tecnici per poter procedere alla rideterminazione delle eventuali competenze spettanti, in ossequio al generale potere di direzione del procedimento attribuito al giudice ex art. 175 cpc.

Peraltro, attraverso le dettagliate valutazioni del giudice e l’esame in contraddittorio della documentazione, le parti – già munite dei rispettivi consulenti tecnici -, possono giungere ad una soluzione contabile condivisa, evitando così gli ulteriori aggravi di costi  dovuti al ctu.

Riforma delle ADR: Orlando istituisce una Commissione per razionalizzare il quadro normativo

Al via i lavori della Commissione istituita dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR).

L’obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l’uso e abbattendo in questo modo i costi del giudizio.
La Commissione, che vede la presenza tra i suoi autorevoli componenti del giudice Luciana Breggia, da sempre pioniera nel campo della mediazione, avrà il compito di elaborare entro il 30 settembre 2016, un’ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.

I Gruppi di lavoro

 Gruppo I – Arbitrato

Gruppo II – Conciliazione

 Gruppo III  – Adr 

(in materia bancaria, finanziaria e assicurativa)

Arbitrato c.p.c. , translatio iudicii, arbitrato societario, arbitrato nei rapporti di lavoro e nei rapporti agrari,   contratti pubblici Mediazione, negoziazione assistita, small claims, odr, mediazione familiare, conciliazione nei rapporti di lavoro ABF (Banca dItalia), amera di conciliazione e arbitrato (Consob), altre istituzioni, (conciliatore bancario, etc.)  arbitrato assicurativo

 

Componenti dei gruppo di lavoro:

– Guido Alpa, Presidente, ordinario di diritto privato Università di Roma “La Sapienza”;

– Luciana Breggia, presidente sezione Tribunale di Firenze;

– Franco Amadeo, notaio in Imperia-Sanremo;

– Giovanni Amoroso, presidente di sezione della Corte di Cassazione;

– Ferruccio Auletta, ordinario di procedura civile, Università di Napoli “Federico II”;

– Antonio Briguglio, ordinario di procedura civile, Università di Roma Tor Vergata;

– Alessandro Cardosi, avvocato del Foro La Spezia;

– Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo Università studi internazionali di Roma UNINT;

– Antonella Ciriello, magistrato sezione lavoro tribunale Napoli;

– Giovanni Giangreco Marotta, avvocato del Foro di Roma;

– Alberto Giusti, magistrato Corte di Cassazione;

– Michele Marchesiello, magistrato già presidente sezione Tribunale di Genova;

– Giuseppina Raguso, notaio in Bari;

– Chiara Tenella Sillani, ordinario di diritto privato Università di Milano.

Opposizione a decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Milano l’onere di avvio della mediazione grava sul debitore opponente

Tribunale di Milano, Sezione 13 civile, sentenza 09.12.2015.

Nel controverso dibattito giurisprudenziale sulla individuazione della parte onerata dell’avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano ritiene condivisibile l’orientamento già espresso da alcuni Tribunali (Cfr. Trib. Genova Sez. III, 15/06/2015; Trib. Rimini, 05/8/2014, Trib. Firenze 30/10/2014, Trib. Siena 25/06/2012, Trib. Nola 24/02/2015) e da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 03/12/2015 n.24629) che individuano nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di avviare il procedimento di mediazione e il destinatario degli effetti pregiudizievoli della improcedibilità del giudizio, cui fa seguito la conferma del decreto opposto.

Difatti, secondo il tribunale milanese, nel giudizio di opposizione l’opponente ha la veste processuale di attore e quindi l’onere di impedire che il decreto ingiuntivo divenga definitivo, sia proponendo tempestivamente e ritualmente l’opposizione, sia coltivando il giudizio di opposizione evitando così l’improcedibilità.

Il creditore intimante non avvia la mediazione e il giudice revoca il decreto ingiuntivo

Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 02.02.2016.

Nella sentenza in commento il giudice aderisce all’orientamento delineato dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza del 19/03/2014, secondo cui nei procedimenti monitori, l’onere di avvio della mediazione incombe sul creditore opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce l’art. 5 comma 1 bis , D.Lgs. n. 28/2010, è la domanda monitoria e non già l’opposizione al decreto ingiuntivo (Cfr. Trib. Firenze, 15/10/2015 e Trib. Benevento, 23/01/2016).

Peraltro, l’ordine del giudice può dirsi correttamente osservato solo se le parti presenti personalmente e assistite dai rispettivi avvocati, dichiarino di voler effettivamente proseguire oltre il primo incontro informativo.

Il giudizio per la convalida di sfratto è improcedibile senza l’avvio della mediazione

Tribunale di Mantova, sentenza 20.01.2015.

Nel giudizio di sfratto all’esito della fase a cognizione sommaria, il giudice dispone il mutamento del rito e assegna alle parti il termine per l’instaurazione della procedura di mediazione.

In assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità della azione e l’onere di avvio della mediazione va posto sull’intimante.

Se non vi provvede, il giudice rileva d’ufficio la circostanza e dichiara l’improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale sottesa all’intimazione di sfratto per morosità.

Mediazione ex ufficio anche dinanzi alla Corte di Appello

Corte d’Appello di Firenze, ordinanza 01.10.2015.

La Corte d’Appello può ordinare alle parti l’esperimento della mediazione civile allorquando, tenuto conto della natura della causa e dello stato della sua istruzione, ravvisi i presupposti per addivenire ad una soluzione amichevole della lite.

Anche dinanzi al Giudice d’appello l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l’onere di avvio della procedura mediativa va posto a carico dell’appellante, che dovrà depositare l’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, pena la sua inefficacia.

Nulla vieta che le parti, di comune accordo, possano derogarvi rivolgendosi ad un altro organismo mediante istanza congiunta.

Affinché l’ordine del giudice possa dirsi rispettato, le parti sostanziali presenti personalmente con i loro avvocati dovranno avviare effettivamente la mediazione.

E’ la parte opposta che per prima porta in giudizio il conflitto a dover riflettere sulla necessità di avviare la mediazione.

Tribunale di Firenze, ordinanza 15.02.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, terminata la fase dei provvedimenti interinali, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui chi intende agire in giudizio è onerato dell’avvio della mediazione, ovvero parte opposta.

La diversa soluzione cui è giunta la Suprema Corte nella sentenza n. 24629/2015, ponendo l’obbligo sull’opponente, è errata per due diverse ragioni.

In primo luogo, si fonda su un presupposto non corretto, l’applicazione della condizione di procedibilità per la proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, anziché nel momento successivo alla proposizione, una volta pronunciati eventuali provvedimenti interinali ex artt. 648 e 649 cpc.

In secondo luogo, effettua un fuorviante riferimento alla funzione deflattiva della mediazione, assegnando ad essa uno scopo diverso da quello proprio naturale, di sistema di risoluzione dei conflitti più adeguato rispetto al ricorso alla giustizia.

La funzione deflattiva, invece, è un effetto indiretto, precisa il tribunale fiorentino, e si ottiene solo col buon esito della mediazione.

Allo stesso tempo, non può neppure condividersi l’affermazione della Corte secondo cui l’onere di iniziare la mediazione debba gravare sull’opponente perché intende scegliere ‘la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore’ , quasi configurando la mediazione come una sorta di punizione per chi ”intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.

Accedendo a questa tesi, si tradisce sia lo spirito dell’istituto della mediazione che intende offrire vantaggi alle parti e non invece ostacolarle inutilmente rispetto all’accesso alla giustizia, sia lo spirito della giurisdizione poiché la fase di opposizione non pare una via ‘ostacolata’ dal legislatore, ma un diritto (art. 24 Cost.; art. 101 cpc).

Se la parte opposta ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto, è questa che per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avvio della mediazione va posto a carico dell’opponente.

Tribunale di Verona, sentenza 22.02.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente a rivestire la posizione formale di “attore” (mentre è solo sotto l’aspetto ”probatorio” che emerge la struttura del giudizio di cognizione, con i conseguenti oneri probatori a carico dell’opposto, per cui deve concludersi che è posto a carico dell’attore-opponente l’onere dell’iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.