La mediazione è opportuna anche nei giudizi di opposizione all’esecuzione

  Tribunale di Vicenza, sentenza 10.10.2018 – Est. Ricci.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’ inapplicabilità della mediazione alla procedura esecutiva deriva, in sostanza, dalla inscindibile connessione – logica prima che giuridica – tra un’attività di bilanciamento di opposti interessi (operata dal mediatore) e una controversia in atto, laddove nessun bilanciamento appare realizzabile né ipotizzabile in presenza di un titolo che accerti una pretesa e ne consenta il soddisfacimento coattivo. Diversamente accade, invece, negli eventuali giudizi di cognizione che sull’esecuzione si innestino, poiché in tale fase emerge nuovamente l’elemento della “controversia” tra le parti che legittima l’esperimento della procedura di mediazione.

L’avvocato non può rappresentare la parte in mediazione neppure se munito di procura notarile

 Tribunale di Vasto, sentenza 17.12.2018 – Est. Pasquale.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La mediazione può dirsi correttamente esperita se le parti sono sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore.

Chi intende farsi rappresentare in mediazione da un altro soggetto, può farlo, ma deve innanzitutto dedurre e provare che sussiste un impedimento oggettivo che le impedisca di essere personalmente presente e, in secondo luogo, è necessario che la persona delegata sia a conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto e sia dotata del potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata.

Il rappresentante non potrà, però, mai identificarsi nella persona dell’avvocato che difende e rappresenta la parte in giudizio, per un triplice ordine di argomentazioni: in primo luogo, perché non è pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che all’interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore (art.83 c.p.c.), data la evidente diversità di ratio tra i due istituti; in secondo luogo, perché nella mediazione la funzione dell’avvocato è di mera assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente; in terzo ed ultimo luogo, perché la presenza del solo avvocato, non accompagnato neppure da un fiduciario dell’interessato, impedirebbe al mediatore di avere un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto, precludendogli di comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti, che gli stessi possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori.

Ciò detto, va anche escluso che il conferimento di una procura speciale notarile al proprio avvocato valga a sanare il rilevato vizio di illegittimità nello svolgimento della procedura di mediazione, poiché l’osservanza di particolari forme nel rilascio della procura non costituisce un fattore idoneo a superare le ragioni sostanziali innanzi esposte, su cui è fondata la conclusione della non delegabilità all’avvocato della partecipazione in mediazione.

Non si comprenderebbe, del resto, per quale ragione la procura notarile dovrebbe avere maggior efficacia, sotto il profilo sostanziale, della procura comunque conferita in forma scritta.