Mediazione negativa se l’avvocato è privo di idonea procura a rappresentare la parte

 Tribunale di Genova, sentenza 23.3.2017 – Est. Bellingeri.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo da parte della attrice comporta la condanna della stessa al versamento all’entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Dal verbale di mediazione risulta, infatti, che è stato più volte richiesta dal mediatore a parte attrice una procura idonea a rappresentarla ma detta procura non è stata mai depositata in atti comportando la chiusura della mediazione per mancanza di documentazione richiesta.

Il rifiuto della proposta conciliativa incide sulle spese di lite

 Tribunale di Verona, sentenza 27.6.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura del dott. Luca Santi. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e può essere valutata considerando la condotta della parte che, all’esito di una mediazione in cui era rimasta assente, aveva rifiutato una proposta conciliativa evidentemente sulla base di una prognosi di esito per lei favorevole del giudizio, cosa che poi non è avvenuta.

Eccezione di incompetenza territoriale della sede secondaria e sanatoria dei vizi della domanda di mediazione

 Tribunale di Ravenna, ordinanza 08.6.2017 – Est. Vicini.

Commento a cura del dott. Fabio Felicini. Con una interessante sentenza il Tribunale di Ravenna si è pronunciato su due questioni preliminari relative alla competenza territoriale della sede secondaria di un organismo di mediazione e sui vizi della (tardiva) presentazione della domanda di mediazione.

In ordine alla prima eccezione, ai fini della competenza per territorio dell’organismo adito deve ritenersi sufficiente che questo abbia una sede accreditata nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, anche secondaria, nel luogo del giudice territorialmente competente, a nulla rilevando il fatto che tale sede non risulti dal registro delle imprese, o che non si tratti di una sede “effettiva”, poiché non può essere addossato all’utente l’onere di verificare se le sedi accreditate dal Ministero della Giustizia siano effettivamente operative e idonee alla svolgimento dell’attività  di mediazione.

Sulla tardiva presentazione della istanza di mediazione, il vizio dovrebbe ritenersi sanato dalla convocazione delle parti al primo incontro, dovendo ritenersi che l’atto introduttivo del procedimento di mediazione abbia comunque raggiunto il suo scopo quando l’incontro è stato fissato nel rispetto del termine trimestrale di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010.

In mediazione è necessaria la presenza delle parti

 Tribunale di Verona, ordinanza 11.07.2017 – Est. D’Amico.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Nell’ordinanza con cui dispone la mediazione il giudice avverte le parti che la loro mancata comparizione durante la procedura conciliativa equivale alla mancata proposizione della istanza, con probabili effetti effetti negativi sulla procedibilità della domanda giudiziale.