Mediazione delegata, valida solo col superamento del primo incontro
Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 26.04.2017 – Est. Boiardi.
Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. Quando il giudice manda le parti in mediazione la procedura può dirsi esperita se il tentativo di mediazione viene effettivamente avviato dalle parti, vale a dire se le stesse anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiono effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.