Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 27.3.2017 – Est. Boiardi.
Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. La condizione di procedibilità non può ritenersi assolta se nella mediazione avviata dalla parte opposta, l’opponente non si presenta al primo incontro.
L’art. 5 comma II bis del dlgs n.28/2010 statuisce che: “la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo”, ed è evidente che può esservi “incontro” solo se sono presenti tutte le parti ed è sicuramente onere della parte (opponente) partecipare avanti al mediatore per assolvere alla condizione di procedibilità.
Anche se il dato letterale (art.8 d.lgs. 28/2010) ricollega alla mancata partecipazione conseguenze sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.) e con applicazione della sanzione pecuniaria, la giurisprudenza di merito ha evidenziato come tale disposizione, alla luce della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell’istituto, va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all’esperimento della mediazione.
Quindi in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l’onere di esperire il procedimento mediatorio, non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all’art. 8 citato, poiché si renderebbe possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione, semplicemente attivando il procedimento e non mediante “l’esperimento” dello stesso “.