La mediazione è obbligatoria dopo i provvedimenti sulla provvisoria esecutorietà

 Tribunale di Napoli, ordinanza 16.6.2017 – Est. Sacchi.

Commento a cura del dott. Luca Santi. Nei procedimenti monitori la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda fino all’adozione dei provvedimenti sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

E’ inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo su accordo di mediazione

      Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 7.4.2017.

La richiesta di emissione di decreto ingiuntivo fondato su un accordo di mediazione sottoscritto alla presenza degli avvocati e delle parti è inammissibile poiché la ricorrente è già stata munita di titolo esecutivo con il quale è possibile finanche l’iscrizione ipotecaria. Tra l’altro, è stato comunque esaurito il suo diritto di azione, tanto da non configurarsi alcun interesse alla richiesta di altro titolo (Decreto cit. nell’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 11.10.2017 – Est. Di Valerio).

Non è peregrina la tesi che ricollega l’improcedibilità del giudizio alla mancata mediazione

 Corte di Appello di Firenze, ordinanza 14.10.2016 – Est. Turco.

Commento a cura dell’avv.Elisa Fichera. La Corte di Appello di Firenze ritiene fondata la tesi che in forza del disposto di legge (d.lgs.28/2010), prevede la improcedibilità del giudizio a seguito del mancato svolgimento della mediazione disposta dal giudice. (Nel caso in esame, la improcedibilità nel primo grado era stata dichiarata per il mancato avvio della mediazione nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).

Avvio della mediazione a carico della parte opponente

 Tribunale di Trani, ordinanza 18.6.2016 – Est. Infantini.

Commento a cura del dott. Luca Santi. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre (Cass. civ. Sez. III, 03/12/2015, n. 24629).

L’ente pubblico non avvia la mediazione e il decreto ingiuntivo diviene definitivo

 Tribunale di Bologna, ordinanza 19.7.2017 – Est. Gattuso.

Commento della dr.ssa Maria Teresa Martucci. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo secondo il consolidato indirizzo del tribunale di Bologna, l’improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal giudice attiene alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. art.5, c. 2 d.lgs. 28/2010).

La legittimità di tale scelta legislativa non può essere messa in dubbio dai costi necessari ad avviare la mediazione, posto che, le spese di promozione della mediazione che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, sono obiettivamente modesti.

Improcedibile il giudizio se l’opponente non si presenta in mediazione

 Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 27.3.2017 – Est. Boiardi.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. La condizione di procedibilità non può ritenersi assolta se nella mediazione avviata dalla parte opposta, l’opponente non si presenta al primo incontro.

L’art. 5 comma II bis del dlgs n.28/2010 statuisce che: “la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo”, ed è evidente che può esservi “incontro” solo se sono presenti tutte le parti ed è sicuramente onere della parte (opponente) partecipare avanti al mediatore per assolvere alla condizione di procedibilità.

Anche se il dato letterale (art.8 d.lgs. 28/2010) ricollega alla mancata partecipazione conseguenze sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.) e con applicazione della sanzione pecuniaria, la giurisprudenza di merito ha evidenziato come tale disposizione, alla luce della ratio della sanzione della improcedibilità e della efficacia deflattiva dell’istituto, va invece letta nel senso che essa sia applicabile esclusivamente nei confronti della parte che non è onerata ex lege, sotto comminatoria di improcedibilità, all’esperimento della mediazione.

Quindi in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte che ha l’onere di esperire il procedimento mediatorio, non sarebbe ragionevole ritenere applicabili le sole sanzioni di cui all’art. 8 citato, poiché si renderebbe possibile alla parte onerata di assolvere alla condizione, semplicemente attivando il procedimento e non mediante “l’esperimento” dello stesso “.

In assenza di riconvenzionali è la parte opponente che deve introdurre la mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 29.5.2017 – Est. Ciresola.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Nella prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice concede il termine di 15 giorni per l’introduzione della mediazione con onere posto posto a carico della parte più diligente.

Ebbene, in assenza di domande riconvenzionali, come è accaduto nel caso di specie, la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché l’onere grava sulla parte opponente.

Non avendo, questa, dato corso alla procedura, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

Ricorso per decreto ingiuntivo senza esperimento della mediazione?

 Tribunale di Modena, sentenza 16.2.2017 – Est. Cividali.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. Il preventivo esperimento della mediazione non è condizione di procedibilità nei procedimenti di ingiunzione “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione” (art.5 c.4 d.lgs. 28/2010). Nel caso in esame, quindi, correttamente l’esperimento del procedimento di mediazione è stato effettuato dopo l’udienza ex art. 648 e.p.e. e quindi la domanda azionata in monitorio non è improcedibile, né doveva essere esperita necessariamente la mediazione prima dell’opposizione.

 

La mediazione avviata tardivamente rende definitivo il decreto ingiuntivo

 Tribunale di Lecce, sentenza 03.3.2017.

Commento a cura del dott. Luca Santi. Il termine di 15 giorni ex art. 5, II co., ultimo periodo D.Lgs. n. 28 del 2010, assegnato dal giudice alle parti per l’avvio della mediazione è da intendersi perentorio.

La mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando le stesse conseguenze del mancato esperimento di esso. Ne segue quindi la applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.

Opposizione a decreto ingiuntivo, onere di avvio della mediazione sull’opponente

 Tribunale di Bologna, sentenza 4.7.2016 – Est. Costanzo.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. Secondo l’interpretazione preferibile attenta alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alle finalità sottese al d.lgs. n. 28/2010, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità (non della domanda monitoria, ma) del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata.

Riguardo l’onere di avvio della mediazione, questo va posto sulla parte che deve proporre tempestivamente l’opposizione e costituirsi in giudizio