La proposta del giudice può agevolare la definizione della lite in mediazione

 Tribunale di Verona, sentenza 18.04.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura del dott.Fabio Felicini. Nella sentenza in commento il tribunale scaligero affronta il tema del rapporto tra la mediazione delegata e la proposta ex art. 185 bis cpc, formulata dal giudice, e la validità della mediazione esperita senza la prova dell’avvenuta comunicazione del giorno dell’incontro.

Sul primo punto, il tribunale ritiene che la mediazione delegata può essere anticipata dalla formulazione di una proposta ex art. 185 bis cpc, tenuto conto che l’eventuale esito negativo di tale iniziativa non renderà inutile il successivo esperimento della mediazione e atteso che il mediatore potrà assumere tale proposta come base per un autonomo tentativo di conciliazione.

Sul secondo punto, l’anticipazione dell’incontro di mediazione è legittima, purché, precisa il giudice, l’istante dimostri di aver correttamente informato il convenuto assente.

Sono valide le attività processuali compiute prima dell’esperimento di mediazione

 Corte di Cassazione, Sez. Civ., sentenza n. 9557 del 2017.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La mediazione costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda.

Laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle attività processuali fino a quel momento svolte.

Pertanto, conclude la Corte, restano ferme le decadenze già verificatesi e quindi le preclusioni già maturate.

E’ valida la notifica di avvio mediazione effettuata alla parte e non al difensore

 Tribunale di Rimini, sentenza 28.2.2017 – Est. Capodaglio.

Commento a cura dell’avv.Aldo Corcioni. La notifica della domanda di mediazione effettuata alla parte e non anche presso il domicilio del legale costituito nel giudizio di sfratto è pienamente valida.

L’art.4, comma 2, del D. Lgs. 28/10 aggiornato alla L. n.69/13, prevede che il contenuto dell’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Non è quindi prevista alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l’eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto a tenore letterale della norma, è sufficiente che l’atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato.

La mediazione avviata tardivamente rende definitivo il decreto ingiuntivo

 Tribunale di Lecce, sentenza 03.3.2017.

Commento a cura del dott. Luca Santi. Il termine di 15 giorni ex art. 5, II co., ultimo periodo D.Lgs. n. 28 del 2010, assegnato dal giudice alle parti per l’avvio della mediazione è da intendersi perentorio.

La mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando le stesse conseguenze del mancato esperimento di esso. Ne segue quindi la applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.

Opposizione a decreto ingiuntivo, onere di avvio della mediazione sull’opponente

 Tribunale di Bologna, sentenza 4.7.2016 – Est. Costanzo.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. Secondo l’interpretazione preferibile attenta alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alle finalità sottese al d.lgs. n. 28/2010, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità (non della domanda monitoria, ma) del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata.

Riguardo l’onere di avvio della mediazione, questo va posto sulla parte che deve proporre tempestivamente l’opposizione e costituirsi in giudizio

Onere di avvio della mediazione quando il giudice nega la provvisoria esecutorietà del decreto

 Tribunale di Pavia, ordinanza 9.3.2017 – Est. Marzocchi.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Nel caso in cui il giudice non conceda la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può porre l’onere di avvio della mediazione a carico dell’opposta, anziché dell’opponente come invece sostiene la sentenza della Cass.24629/15.

Ai fini del corretto assolvimento della condizione di procedibilità le parti dovranno presentarsi personalmente o per il tramite di loro procuratori ad negotia, muniti del potere di concludere l’accordo e in grado di far verbalizzare gli ostacoli oggettivi che impediscono la partecipazione in mediazione o la prosecuzione oltre il primo incontro.

Tale verbalizzazione, sostiene il giudice, non sarà considerata in violazione della riservatezza, riportando elementi valutabili ai fini della decisione, ex art. 116, co. 2, cpc.

In presenza di res dubbia, l’assenza della parte in mediazione costituisce condotta grave

 Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 6.4.2017 – Est. Rosetti.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. In ogni situazione di res dubbia la volontaria mancanza di indicazioni motivazionali per la non adesione e comparizione nel procedimento di mediazione (sia ex lege che delegata), come pure l’esposizione di motivazioni di stile senza che dagli atti del giudizio appaia la incontrovertibile macroscopica evidenza della inutilità o della impossibilità di riuscita della mediazione, equivale ad assenza di giustificato motivo e costituisce condotta grave perché idonea a determinare la introduzione di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi.

In mediazione la parte dovrà comunque comparire personalmente atteso che all’avvocato compete una funzione di assistenza della parte comparsa e non di sua sostituzione e rappresentanza.

Accordo di mediazione nullo per responsabilità dell’Organismo

 Tribunale di Palermo, sentenza 23.6.2016 – Est. Caccamo.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Il rapporto tra l’organismo di mediazione e le parti può qualificarsi come un contratto misto a cui si applicano le regole del mandato e le regole dell’appalto di servizi, ovvero della prestazione d’opera.

L’Organismo, che svolge l’attività di mediazione per il tramite del mediatore, soggetto da intendersi professionalmente qualificato, deve assicurare la validità dell’accordo sia sotto il profilo sostanziale che formale, a nulla rilevando che le parti siano assistite dai difensori.

Ne consegue che se durante la mediazione avente ad oggetto lo scoglimento della comunione ereditaria si raggiunge un accordo e la transazione viene sottoscritta anche da una parte non erede e quindi non legittimata, l’Organismo (che si avvale dell’opera di terzi nella mediazione, ovvero il mediatore) è responsabile della nullità dell’accordo.

Il convenuto assente in mediazione è sanzionato dal giudice

 Tribunale di Verona, sentenza 28.02.2017 – Est. Chiavegatti.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Alla mancata comparizione della convenuta in sede di tentativo obbligatorio di media conciliazione segue la condanna della stessa a corrispondere direttamente in favore dello Stato la somma pari al contributo unificato della causa, ex art. 8 d.lgs. 28/10.

Le spese di mediazione sono a carico della parte scorretta

 Tribunale di Lecce, sentenza 5.11.2016 – Est. Pinto.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. Quando una parte è costretta ad avviare un tentativo di mediazione a causa del comportamento stragiudiziale tenuto dalla controparte in violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1375 c.c., le spese del relativo procedimento sono a carico di quest’ultima.