Mancata partecipazione sanzionata dal giudice

images Tribunale di Verona, sentenza 01.03.2016 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Nei confronti della convenuta che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza alcuna giustificazione, come risulta dal verbale prodotto in giudizio, va applicata la condanna al pagamento in favore del Bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato versato (euro 759.00), in applicazione dell’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, sanzione che prescinde dalla condizione di soccombenza.

L’assenza motivata dalla fondatezza delle proprie ragioni è ingiustificata

images  Tribunale di Udine, sentenza 16.05.2016 -Est. Zuliani.

Commento a cura del Dott. Luca Santi. La banca che non partecipa alla mediazione facendo riferimento ai motivi della ritenuta piena fondatezza della propria posizione, come se la mediazione obbligatoria fosse imposta dalla legge solo alle parti che non ritengano di avere pienamente ragione, è priva di giustificazione e perciò sanzionabile.

L’assenza in mediazione concorre all’applicazione dell’art.96 comma 3 cpc

images  Tribunale di Verona, sentenza 22.03.2016 – Est. Sigillo.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Il contegno del convenuto assente in mediazione senza alcuna giustificazione, l’evanescenza della sua difesa giudiziale e la qualità soggettiva delle parti, realizzano gli estremi della lite temeraria e consentono l’applicazione della condanna alla sanzione prevista dell’art. 96 comma 3 cpc., oltre che al pagamento della somma pari al contributo unificato della causa (art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010).

L’azione ex art.2932 cc non è soggetta alla mediazione.

images Tribunale di Verona, sentenza 01.03.2016 -Est. Coltro.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in materia di diritti reali.

L’azione diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare ex art. 2932 cod. civ., non ha natura reale ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene.

Ne consegue che l’azione ex art.2932 c.c. è esclusa dalla mediazione.

 

Improcedibilità del giudizio senza una mediazione effettiva

images Tribunale di Nuoro, ordinanza 01.09.2016 – Est. Massara.

Commento a cura della Dr.ssa Mara Pistore. Per superare la condizione di procedibilità della domanda (anche quella monitoria) è necessario svolgere effettivamente la mediazione.

Non è tale il caso in cui al primo incontro preliminare la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi è possibilità di raggiungere un accordo.

Il contegno tenuto dalle parti in mediazione, in caso di verbale negativo, è valutato dal giudice ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e in caso di assenza ingiustificata, costituisce argomento di prova sfavorevole per la parte che non vi partecipa.

La lite in materia di affitto d’azienda rientra nella mediazione

images Tribunale di Treviso, sentenza 28.07.2016 -Est. Giuliani.

Commento a cura del Dr. Luigi Butti. La controversia sul mancato pagamento dei canoni di affitto di azienda richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo, è soggetta alla mediazione. La procedura conciliativa deve essere avviata successivamente alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. La parte opposta che non si presenta è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa.

Sanzioni pecuniarie per la Banca assente in mediazione

images  Tribunale di Udine, sentenza 11.06.2016 -Est-Zuliani.

Commento a cura del Dr. Luca Santi. L’istituto di credito che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria preventiva senza che risulti alcun giustificato motivo, deve essere condannato ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, decreto legislativo n° 28 del 2010, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari a €. 759,00.

L’assenza in mediazione è motivo di compensazione delle spese di lite

images Tribunale di Verona, sentenza 19.01.2016 – Est. Platania.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. La mancata adesione alla procedura di mediazione rappresenta un giusto motivo per compensare le spese di lite nel successivo processo.

Secondo il Tribunale di Verona, l’assenza del convenuto durante la mediazione non consente all’attore di conoscere compiutamente la posizione assunta dalla controparte e quindi le sue ragioni, che se conosciute per tempo, avrebbero certamente permesso agli attori di valutare in modo più approfondito tutte le implicazioni della vicenda.

Spese processuali compensate se il convocato non partecipa alla mediazione

images Tribunale di Verona, sentenza 03.01.2016 -Est. Abbate.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. La partecipazione in sede di mediazione è dovuta a prescindere da ogni previsione formulabile sull’esito del successivo giudizio, soprattutto quando le questioni trattate sono complesse.

Il contegno della parte assente è soggetto alla valutazione del giudice e se privo di alcuna giustificazione, può rappresentare un valido motivo per compensare le spese di lite.