La consulenza in mediazione? se ben svolta è utilizzabile dal giudice per una proposta

 Tribunale di Roma, ordinanza 12.7.2018 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. E’ possibile svolgere una consulenza tecnica in mediazione se il convenuto resta contumace, pur se trattasi della pubblica amministrazione. La consulenza, se ben svolta, può essere utilizzata dal giudice per formulare una proposta, come è avvenuto nel caso in esame.  Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, corredato da indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.

La parte assente in mediazione può farsi rappresentare da un terzo munito del potere di rappresentanza?

 Tribunale di Roma, ordinanza 12.3.2018 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Per giurisprudenza di merito pressoché costante, in mediazione occorre la presenza dell’avvocato e della parte.

La parte, persona fisica, inoltre, deve essere presente personalmente e non farsi rappresentare da un terzo munito del potere di rappresentanza (salvo casi eccezionali di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona).

Il mandato, difatti, necessita, per la sicurezza del mandante, del mandatario e del terzo, di istruzioni e poteri certi, chiari e ben delineati. Ciò rende assai problematica la difficoltà di ammettere in via generale la rappresentanza della persona fisica in mediazione.

In primo luogo per le valutazioni, ponderazioni e scelte del tutto discrezionali e non facilmente preventivabili a monte che il soggetto presente si trova ad assumere nel corso degli incontri di mediazione.

In secondo luogo non può essere trascurata la circostanza che solo la parte conosce realmente e profondamente quali sono i suoi interessi, quali quelli fermi ed irrinunciabili e quali quelli che tali non sono. Come dire che solo la parte personalmente è portatrice delle necessarie e complete conoscenze degli interessi che muovono il suo agire. L’eventuale paragone con quanto accade nella causa dove il difensore può essere specificamente dotato di poteri dispositivi non regge in quanto l’elemento fondamentale che distingue la transazione giudiziale dalla più frequente conciliazione in mediazione è l’assenza, in questa procedura, dei limiti segnati, nella sede giudiziale, dalla causa petendi e dal petitum.

In terzo luogo, la sottoscrizione (di una procura) non autenticata può essere facilmente messa in discussione dal titolare del diritto, assente in mediazione, che non abbia condiviso (o abbia ripensato la convenienza del)l’accordo negoziato e raggiunto in suo nome dal rappresentante.

Si deve pertanto ritenere che la necessaria partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali, è insita nella natura stessa delle attività da compiere e implicita ed ineludibile nella corretta interpretazione del decr.lgsl.28/2010