In assenza della parte è valido l’accordo di mediazione sottoscritto dall’avvocato munito di procura alle liti?

Tribunale di Roma, sentenza 20.12.2018 – Est. Moriconi.

 

Commento a cura dell’avv. Mario Antonio Stoppa, Responsabile MedyaPro – sede di Lecce.

La procura alle liti, rilasciata dal cliente all’avvocato anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce soltanto alla causa e NON è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo, da parte del rappresentante (in questo caso l’avvocato). Ma anche laddove nella procura sia espressamente menzionata la mediazione, è necessario in tale procedimento, salvo obiettive ed eccezionali ragioni ostative, la presenza di persona del soggetto interessato.

Riguardo poi la possibilità per la parte assente di farsi rappresentare in mediazione demandata e obbligatoria, la procura rilasciata a tal fine (al suo difensore o ad altro soggetto) non è sufficiente a far ritenere correttamente svolta la procedura di mediazione. Il mandato (che in ciò si sostanzia il conferimento di rappresentare la parte assente in mediazione), necessita, per la sicurezza del mandante, del mandatario e del terzo, di istruzioni e poteri certi, chiari e ben delineati. Ciò rende assai problematica la possibilità di ammettere in via generale la rappresentanza della persona fisica in mediazione.

Riguardo infine la validità dell’accordo raggiunto in mediazione dall’avvocato della parte assente, certamente sarebbe privo di fondamento giuridico l’eventuale assunto che l’irritualità del procedimento di mediazione  (che può per altro verso attingere, nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis e secondo del decr.lgsl.28/2010, a rilevanti conseguenze, quali, per l’attore, l’improcedibilità della domanda), possa produrre l’invalidità dell’accordo.

Il Ministro Bonafede punta ancora sulla negoziazione assistita: un fallimento conclamato!

Ma sulla base di quali dati il Ministro crede di ridurre il contenzioso con la negoziazione assistita, un istituto fallimentare, anziché potenziare la mediazione civile, che nel tempo ha raggiunto ottimi e crescenti risultati? 

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Per la revoca dell’amministratore di condominio non si applica la mediazione

Corte di Appello di Palermo, sentenza 29.6.2018 – Est. Picone.

Commento a cura del Dott. Luigi Butti. Anche se per “controversie in materia di condominio” ai sensi del D.Lgs. 28/2018, art. 5, comma 1, si intendono tra le altre, quelle degli articoli ricompresi dal 61 al 72 disp. att. c.c., (essendo l’art.64 disp. att. c.c., relativo, appunto, alla revoca dell’amministratore), per contro, l’art.5, comma 4, lett.f,  del D.lgs. 28/2010, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità della mediazione (di cui ai commi 1 bis e 2), non si applica nei procedimenti in camera di consiglio come quello per la revoca dell’amministratore di condominio.

L’assenza in mediazione può contrastare con l’interesse a ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo

 Tribunale di Roma, ordinanza 26.6.2018 – Est. Cerenzia.

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. L’obbligo di partecipazione in mediazione effettiva a carico di entrambe le parti si desume dal disposto ex art. 8 co. 4 bis. Nell’ipotesi di mancata partecipazione si deve intendere non solo l’assenza ma anche il rifiuto ingiustificato, trattandosi di condotte omissive equivalenti, in quanto idonee a frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione (in coerenza anche con l’art. 88 cpc, sul dovere di lealtà). Tale condotta omissiva o comunque non collaborativa può contrastare con l’interesse ad ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo qual è la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

VERONA – CONVEGNO 9 NOVEMBRE 2018

EVENTO STRAORDINARIO!!!

CONVEGNO 9 NOVEMBRE – VERONA

CONFERENZA DEI SERVIZI”

con i più importanti operatori del settore della Mediazione

e

dei parlamentari veronesi della Commissione Giustizia della Camera

 

Per iscriversi cliccare qui

Guarda la locandina

Guarda la Newletter n.20 del 2018

L’evento si caratterizza per l’eccezionale compresenza al tavolo in un pubblico confronto, dei più qualificati ed esperti operatori della mediazione in ambito nazionale.
 Quali i risultati statistici della mediazione dalla sua istituzione ad oggi?
Quali sono i risultati della negoziazione?
Quali sono le prassi virtuose adottate e quali risultati hanno portato?
Le esperienze virtuose dei giudici di frontiera
Qual è l’orizzonte del legislatore e quali sono le proposte?
Come si diffonde la cultura della mediazione
Magistrati, accademici, mediatori, formatori e organismi di mediazione, nonché dirigenti ministeriali della specifica area, tutti insieme, per offrire ai parlamentari veronesi della Commissione Giustizia della Camera presenti in sala uno spaccato dell’istituto per migliorare ulteriormente i già buoni risultati raggiunti.
L’occasione appare quanto mai necessaria ed utile per comprendere a pieno l’impatto della mediazione nel sistema giustizia anche con riferimento al sistema economico e la sua reale efficacia in confronto agli altri istituti di Adr (tra tutti, la negoziazione assistita). Quanto sopra anche in vista delle prossime novità legislative ancora in discussione.
Nell’occasione, sarà presentato il primo Massimario nazionale della Mediazione Civile, edito da MedyaPro, raccolta di “giurisprudenza nazionale” organizzata sistematicamente, dalla quale emerge il trend e gli orientamenti sulle questioni più discusse.
Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo progetto della banca dati MedyaPro, con oltre 380 provvedimenti di giurisprudenza organizzati per argomento e parole chiave, liberamente consultabili e scaricabili dagli avvocati che hanno depositato e coltivato almeno una mediazione.
 L’evento di Verona, per la sua importanza, è stato ripreso anche dalla testata Diritto24 del Sole24ore  (vedi articolo pubblicato ieri).

N.B. Durante il Convegno saranno effettuate videoriprese con eventuale inquadratura della platea dei partecipanti. La presenza al convegno è quindi da intendersi come manifestazione del consenso ad essere ripresi.

Omessa mediazione: quando il giudice può dichiarare la improcedibilità dell’azione?

 Tribunale di Arezzo, sentenza 6.7.2018 – Est. Labella.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. Il giudice, dopo aver rilevato d’ufficio, entro la prima udienza, l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità, ma deve, prima di tutto, assegnare contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Solo in quest’ultima ipotesi, se la parte non avvia la mediazione, il giudice potrà dichiarare la improcedibilità della domanda.

 

Il mediatore non fissa il primo incontro? Rischio improcedibilità se l’avvocato non lo sollecita formalmente

 Tribunale di Treviso, sentenza 19.9.2017 – Est. Deli.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. E’ improcedibile il giudizio se l’opponente deposita tempestivamente l’istanza di mediazione ma l’incontro non si svolge per inerzia del mediatore. Quando la parte si rende conto che la sua domanda di mediazione non ha ricevuto seguito, è necessaria un’ulteriore attività per sollecitare il mediatore all’apertura e la fissazione del prescritto incontro, come un’ulteriore e formale istanza e/o la messa in mora.

Difatti, è “L’esperimento del procedimento di mediazione” che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non il deposito della domanda di mediazione.

Quando scade il termine per impugnare la delibera di condomino dopo il verbale negativo di mediazione?

  Tribunale di Verona, sentenza 08.3.2018 – Est. Chiavegatti.

Commento dell’avv. Guido Trabucchi. Dopo una mediazione fallita in tema di impugnazione di delibere condominiale, per ricorrere in tribunale si avrebbe un numero di giorni pari alla differenza tra i trenta giorni previsti dal codice civile e quelli intercorsi fino alla comunicazione dell’istanza di mediazione. Invece, trattandosi di interruzione del termine di 30 giorni, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, si hanno da capo tutti 30 giorni per depositare la domanda in tribunale (o dal giudice di pace a seconda della competenza).

La consulenza in mediazione? se ben svolta è utilizzabile dal giudice per una proposta

 Tribunale di Roma, ordinanza 12.7.2018 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. E’ possibile svolgere una consulenza tecnica in mediazione se il convenuto resta contumace, pur se trattasi della pubblica amministrazione. La consulenza, se ben svolta, può essere utilizzata dal giudice per formulare una proposta, come è avvenuto nel caso in esame.  Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, corredato da indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.