Assistenza legale facoltativa per il consumatore dopo la sentenza della Corte di Giustizia

 Tribunale di Verona, ordinanza 28.9.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia nella sentenza n.457 del 14.6.2017, deve affermarsi che va disapplicata la norma nazionale che prevede per i consumatori  l’assistenza obbligatoria del legale in mediazione, poiché in contrasto con le norme comunitarie che prevedono tra i requisiti di compatibilità che la procedura non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti.

Poiché non è dubitabile che l’esborso a cui sono tenute le parti nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto di accordo sul punto, gli importi di liquidazione fissati dal d.m. 55/2014, è evidente che la norma sulla mediazione che prevede l’assistenza legale obbligatoria, essendo fonte di costi non contenuti per le parti, va disapplicata per contrasto con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

I consumatori, quindi, potranno adire un qualsiasi organismo di mediazione senza obbligo di farsi assistere da un avvocato di fiducia.

Anche nella mediazione l’avvocato ha diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato

 Tribunale di Bologna, decreto 11.9.2017 – Est. Caruso.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. L’ammissione al gratuito patrocinio ex art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, ricomprende altresì la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la stessa, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta, infatti, di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o, proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice), e, d’altronde, nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio.

Mediazione in luogo della negoziazione assistita obbligatoria, improcedibilità

 Tribunale di Udine, sentenza 28.4.2016 – Est. Massarelli.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Se la controversia concerne il pagamento di somme inferiori ad € 50.000, la domanda giudiziale è sottoposta alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di “negoziazione assistita”.

Nel caso in esame, le parti non hanno adempiuto alla formalità e la mancanza è stata rilevata alla prima udienza dal giudice, che ha assegnato un termine alla parte più diligente per comunicare all’altra l’invito alla stipula del contratto relativo. Ciò non è avvenuto, in quanto nel medesimo termine l’attrice ha avviato il diverso e distinto procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n° 28/2010. Alla scorsa udienza l’attrice non ha esposto alcuna giustificazione per tale scelta, limitandosi a chiedere ulteriore termine per espletare la negoziazione assistita. Dovendosi ritenere che il termine di cui all’art. 3 comma 1 D.L. n° 132/2014 sia perentorio, e constatato comunque che quello fissato è inutilmente scaduto, non resta che prendere atto che la domanda è improcedibile.

Se le parti chiedono un rinvio per trattative è utile disporre la mediazione

 Tribunale di Varese, ordinanza 11.01.2013 – Est. Buffone.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Dove le parti formulino richiesta di differimento dell’udienza, per coltivare trattative, appare utile impiegare il tempo del rinvio per proporre alle parti anche di valutare, a questo punto, di proseguire o attivare i canali conciliativi dinanzi ai mediatori, ai sensi dell’art.5 comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, tenuto conto del comportamento delle parti.

La mediazione è obbligatoria dopo i provvedimenti sulla provvisoria esecutorietà

 Tribunale di Napoli, ordinanza 16.6.2017 – Est. Sacchi.

Commento a cura del dott. Luca Santi. Nei procedimenti monitori la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda fino all’adozione dei provvedimenti sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Mediazione negativa per colpa della assicurazione, condanna a 15 mila euro ex art.96 cpc

 Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La mancata partecipazione della assicurazione al tentativo di conciliazione propiziato dal giudice, può porre le basi dell’insuccesso della mediazione non essendo verosimile che l’assicurato, coperto da garanzia assicurativa per tale sinistro, quand’anche presente in mediazione, possa raggiungere un autonomo accordo senza l’adesione della sua assicurazione, prestando il fianco tale scelta alla sicura eccezione dell’assicurazione di non opponibilità ad essa dell’accordo per non avervi partecipato.

Tanto è avvenuto nel caso in commento dove il giudice ha ritenuto il volontario ed ingiustificato rifiuto (dell’Assicurazione) di aderire all’ordine del giudice civile, legittimamente dato, con l’ordinanza di invio in mediazione, una condotta grave ed inescusabile.

Pertanto, ha condannato ex art. 96 co III° cpc, la sola compagnia assicuratrice sulla quale ricade pressoché per intero la responsabilità del fallimento del procedimento di mediazione (invero, al di là dell’obbligo formale di partecipare che incombeva comunque al convenuto, anch’egli assente).

Anche in appello la mediazione deve svolgersi effettivamente

 Corte di Appello di Napoli, ordinanza 26.10.2017.

Commento a cura della dr.ssa Maria Teresa Martucci. Per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale – anche in appello –, la mediazione dovrà necessariamente svolgersi con la presenza personale delle parti, munite ciascuna dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.

All’incontro, le parti non potranno limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva ma dovranno svolgere la mediazione effettivamente.

Nessuna improcedibilità se l’opponente non partecipa alla mediazione

 Tribunale di Mantova, ordinanza 20.9.2017- Est. Pagliuca.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. Le conseguenze della mancata comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore sono previste dall’art. 8 d.lgs. 28/2010 e sono identiche per entrambe le parti, ossia la sanzione pari al contributo unificato della causa non contemplando l’art. 8 d.cit. la possibilità di dichiarare l’improcedibilità del giudizio.

La logica della mediazione richiede l’effettivo svolgimento della procedura

 Corte di Appello di Milano, sentenza 10.5.2017 – Est. Federici.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Non è possibile ritenere che l’ordine del Giudice di procedere al tentativo di mediazione sia stato osservato per il solo fatto che le parti siano comparse dinnanzi all’Organismo preposto ed abbiano nell’occasione dichiarato di non volersi avvalere della procedura.

Ritenere che l’ordine del Giudice sia osservato quando le parti si rechino dal mediatore per limitarsi a dichiarare di non voler procedere oltre, in tal modo esercitando una sorta di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura, è conclusione certamente irrazionale e soprattutto non conforme ad una lettura sistematica e teleologica della normativa.

Logica vuole che sia svolta invece una vera e propria sessione di mediazione, nell’ottica di un serio tentativo di risolvere il conflitto.

E’ inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo su accordo di mediazione

      Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 7.4.2017.

La richiesta di emissione di decreto ingiuntivo fondato su un accordo di mediazione sottoscritto alla presenza degli avvocati e delle parti è inammissibile poiché la ricorrente è già stata munita di titolo esecutivo con il quale è possibile finanche l’iscrizione ipotecaria. Tra l’altro, è stato comunque esaurito il suo diritto di azione, tanto da non configurarsi alcun interesse alla richiesta di altro titolo (Decreto cit. nell’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 11.10.2017 – Est. Di Valerio).