Mancata partecipazione alla mediazione e valutazione della condotta

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Tribunale di Monza, sentenza 10.02.2016.

Commento a cura della dr.ssa Mara Pistore. Il condomino agiva in giudizio contro il condominio che dinanzi al giudice eccepiva il mancato svolgimento della mediazione.

Rinviate le parti dinanzi al mediatore, il condominio non si presentava e la controparte chiedeva la condanna dell’ente al pagamento delle spese di mediazione e il risarcimento dei danni per lite temeraria e comportamento processuale sleale.

Il giudice, pronunciando sentenza, rigettava la domanda di risarcimento danni in quanto nella condotta processuale del condominio convenuto non risultava ravvisabile alcuna lite temeraria (la relativa valutazione, infatti, precisa il giudice, riguarda il merito della controversia nel suo complesso e non certo la singola eccezione in questione), e respingeva la domanda di condanna al pagamento delle spese di mediazione, poiché dalla mancata partecipazione consegue solo la condanna al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato della causa.

Peraltro, secondo il giudice, la mancata partecipazione dell’ente convenuto al procedimento di mediazione non può essere ritenuta ingiustificata quando all’esito del processo risulta l’infondatezza della domanda dell’attore.