In assenza di validi motivi il rifiuto a proseguire oltre il primo incontro è illegittimo

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 Tribunale di Vasto, sentenza 23.4.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Con una recente sentenza il Tribunale di Vasto ha condannato al pagamento della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa, la parte che si era rifiutata di proseguire oltre il primo incontro di mediazione senza addurre alcuna motivazione.

Per il giudice, le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 8 d.lgs. 28/2010 nei confronti della parte assente ingiustificata al primo incontro, devono estendersi anche nei confronti della parte presente ma che si rifiuta di proseguire nel merito senza valido motivo.

Sono da intendersi ingiustificate le motivazioni inconsistenti, non pertinenti o con cui la parte dichiara l’infondatezza delle avverse pretese, come anche la mancata precisazione a verbale delle ragioni del rifiuto a proseguire che, invece, precisa il giudice, devono essere riportate a verbale dal mediatore al quale spetta l’onere di documentare la condotta delle parti.