Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’omesso avvio della mediazione comporta la conferma del provvedimento monitorio

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  Tribunale di Verona, sentenza 31.03.2016.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, se il giudice nulla dispone l’onere di avvio della mediazione deve intendersi posto sulla parte opponente.

L’omesso avvio e quindi l’inattività della parte entro il termine assegnato dal giudice non può che essere sanzionato con l’estinzione del procedimento e la conferma del decreto opposto.

Il Tribunale di Verona, nel caso in questione, sposa l’orientamento della Corte Suprema (sent. n, 24629/2015) precisando che è l’opponente a rivestire nel giudizio di opposizione la posizione formale di “attore” (che deve depositare in cancelleria l’atto di opposizione, iscrivere a ruolo etc.), mentre è solo sotto l’aspetto ” probatorio” che emerge la struttura del giudizio di cognizione con gli oneri probatori conseguenti a carico dell’opposto, per cui, deve essere posto a carico dell’attore opponente l’onere dell’iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice.