Opposizione a decreto ingiuntivo: per il Tribunale di Milano l’onere di avvio della mediazione grava sul debitore opponente

Tribunale di Milano, Sezione 13 civile, sentenza 09.12.2015.

Nel controverso dibattito giurisprudenziale sulla individuazione della parte onerata dell’avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano ritiene condivisibile l’orientamento già espresso da alcuni Tribunali (Cfr. Trib. Genova Sez. III, 15/06/2015; Trib. Rimini, 05/8/2014, Trib. Firenze 30/10/2014, Trib. Siena 25/06/2012, Trib. Nola 24/02/2015) e da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 03/12/2015 n.24629) che individuano nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di avviare il procedimento di mediazione e il destinatario degli effetti pregiudizievoli della improcedibilità del giudizio, cui fa seguito la conferma del decreto opposto.

Difatti, secondo il tribunale milanese, nel giudizio di opposizione l’opponente ha la veste processuale di attore e quindi l’onere di impedire che il decreto ingiuntivo divenga definitivo, sia proponendo tempestivamente e ritualmente l’opposizione, sia coltivando il giudizio di opposizione evitando così l’improcedibilità.