Mediazione ex ufficio anche dinanzi alla Corte di Appello

Corte d’Appello di Firenze, ordinanza 01.10.2015.

La Corte d’Appello può ordinare alle parti l’esperimento della mediazione civile allorquando, tenuto conto della natura della causa e dello stato della sua istruzione, ravvisi i presupposti per addivenire ad una soluzione amichevole della lite.

Anche dinanzi al Giudice d’appello l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l’onere di avvio della procedura mediativa va posto a carico dell’appellante, che dovrà depositare l’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, pena la sua inefficacia.

Nulla vieta che le parti, di comune accordo, possano derogarvi rivolgendosi ad un altro organismo mediante istanza congiunta.

Affinché l’ordine del giudice possa dirsi rispettato, le parti sostanziali presenti personalmente con i loro avvocati dovranno avviare effettivamente la mediazione.