E’ improcedibile il giudizio se la mediazione è avviata presso un organismo incompetente per territorio

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Tribunale di Milano, sentenza 26.02.2016

Commento a cura del dott. Giancarlo Modena. La domanda di mediazione deve essere presentata “presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”, nel senso che l’organismo deve essere localizzato secondo le regole processuali sulla competenza, ovvero i principi che, sotto il profilo della competenza territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi (art. 4 D.Lgs. 28/2010).

L’instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l’azione) anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto.

Nel caso in questione, l’istante aveva depositato una mediazione presso un organismo di Roma, benché la causa fosse stata correttamente radicata dinanzi al tribunale meneghino.

Il giudice, rilevata l’incompetenza, invitava l’istante ad avviare la mediazione presso l’organismo competente, mentre l’attore depositava l’istanza nuovamente presso un organismo romano ma con sede secondaria in Milano, lasciando però al convenuto la possibilità di svolgere l’incontro con modalità telematiche.

All’esito negativo della mediazione, il giudice dichiarava l’improcedibilità del giudizio rilevando nuovamente l’incompetenza territoriale dell’organismo adito e precisando che la possibilità di svolgere telematicamente la mediazione, deve essere rimessa alla volontà della parte convenuta e non di quella istante che così facendo può derogare le norme sulla competenza territoriale.