Mediazione negativa per colpa della assicurazione, condanna a 15 mila euro ex art.96 cpc
Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017 – Est. Moriconi.
Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La mancata partecipazione della assicurazione al tentativo di conciliazione propiziato dal giudice, può porre le basi dell’insuccesso della mediazione non essendo verosimile che l’assicurato, coperto da garanzia assicurativa per tale sinistro, quand’anche presente in mediazione, possa raggiungere un autonomo accordo senza l’adesione della sua assicurazione, prestando il fianco tale scelta alla sicura eccezione dell’assicurazione di non opponibilità ad essa dell’accordo per non avervi partecipato.
Tanto è avvenuto nel caso in commento dove il giudice ha ritenuto il volontario ed ingiustificato rifiuto (dell’Assicurazione) di aderire all’ordine del giudice civile, legittimamente dato, con l’ordinanza di invio in mediazione, una condotta grave ed inescusabile.
Pertanto, ha condannato ex art. 96 co III° cpc, la sola compagnia assicuratrice sulla quale ricade pressoché per intero la responsabilità del fallimento del procedimento di mediazione (invero, al di là dell’obbligo formale di partecipare che incombeva comunque al convenuto, anch’egli assente).