Mediazione negativa per colpa della assicurazione, condanna a 15 mila euro ex art.96 cpc

 Tribunale di Roma, sentenza 26.10.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La mancata partecipazione della assicurazione al tentativo di conciliazione propiziato dal giudice, può porre le basi dell’insuccesso della mediazione non essendo verosimile che l’assicurato, coperto da garanzia assicurativa per tale sinistro, quand’anche presente in mediazione, possa raggiungere un autonomo accordo senza l’adesione della sua assicurazione, prestando il fianco tale scelta alla sicura eccezione dell’assicurazione di non opponibilità ad essa dell’accordo per non avervi partecipato.

Tanto è avvenuto nel caso in commento dove il giudice ha ritenuto il volontario ed ingiustificato rifiuto (dell’Assicurazione) di aderire all’ordine del giudice civile, legittimamente dato, con l’ordinanza di invio in mediazione, una condotta grave ed inescusabile.

Pertanto, ha condannato ex art. 96 co III° cpc, la sola compagnia assicuratrice sulla quale ricade pressoché per intero la responsabilità del fallimento del procedimento di mediazione (invero, al di là dell’obbligo formale di partecipare che incombeva comunque al convenuto, anch’egli assente).

Anche in appello la mediazione deve svolgersi effettivamente

 Corte di Appello di Napoli, ordinanza 26.10.2017.

Commento a cura della dr.ssa Maria Teresa Martucci. Per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale – anche in appello –, la mediazione dovrà necessariamente svolgersi con la presenza personale delle parti, munite ciascuna dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.

All’incontro, le parti non potranno limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva ma dovranno svolgere la mediazione effettivamente.

Nessuna improcedibilità se l’opponente non partecipa alla mediazione

 Tribunale di Mantova, ordinanza 20.9.2017- Est. Pagliuca.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. Le conseguenze della mancata comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore sono previste dall’art. 8 d.lgs. 28/2010 e sono identiche per entrambe le parti, ossia la sanzione pari al contributo unificato della causa non contemplando l’art. 8 d.cit. la possibilità di dichiarare l’improcedibilità del giudizio.

La logica della mediazione richiede l’effettivo svolgimento della procedura

 Corte di Appello di Milano, sentenza 10.5.2017 – Est. Federici.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Non è possibile ritenere che l’ordine del Giudice di procedere al tentativo di mediazione sia stato osservato per il solo fatto che le parti siano comparse dinnanzi all’Organismo preposto ed abbiano nell’occasione dichiarato di non volersi avvalere della procedura.

Ritenere che l’ordine del Giudice sia osservato quando le parti si rechino dal mediatore per limitarsi a dichiarare di non voler procedere oltre, in tal modo esercitando una sorta di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura, è conclusione certamente irrazionale e soprattutto non conforme ad una lettura sistematica e teleologica della normativa.

Logica vuole che sia svolta invece una vera e propria sessione di mediazione, nell’ottica di un serio tentativo di risolvere il conflitto.

E’ inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo su accordo di mediazione

      Tribunale di Ascoli Piceno, decreto 7.4.2017.

La richiesta di emissione di decreto ingiuntivo fondato su un accordo di mediazione sottoscritto alla presenza degli avvocati e delle parti è inammissibile poiché la ricorrente è già stata munita di titolo esecutivo con il quale è possibile finanche l’iscrizione ipotecaria. Tra l’altro, è stato comunque esaurito il suo diritto di azione, tanto da non configurarsi alcun interesse alla richiesta di altro titolo (Decreto cit. nell’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 11.10.2017 – Est. Di Valerio).

E’ legittima la richiesta di iscrizione di ipoteca giudiziale su accordo di mediazione

 Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 11.10.2017 – Est. Di Valerio.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’art. 12 d.lgs. 28/2010, ha innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità anche all’accordo di mediazione.

Trattasi di una norma speciale ed integrativa della disciplina di diritto comune che in virtù del favor mediatonis introdotto dal legislatore, consente altresì l’iscrizione di una ipoteca giudiziale su accordo di mediazione obbligando il conservatore a provvedere quando richiesto.

 

Non è peregrina la tesi che ricollega l’improcedibilità del giudizio alla mancata mediazione

 Corte di Appello di Firenze, ordinanza 14.10.2016 – Est. Turco.

Commento a cura dell’avv.Elisa Fichera. La Corte di Appello di Firenze ritiene fondata la tesi che in forza del disposto di legge (d.lgs.28/2010), prevede la improcedibilità del giudizio a seguito del mancato svolgimento della mediazione disposta dal giudice. (Nel caso in esame, la improcedibilità nel primo grado era stata dichiarata per il mancato avvio della mediazione nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).

Violazione dell’accordo di mediazione ed effetti sulle delibere assembleari

 Tribunale di Genova, sentenza 14.12.2016 – Est. Grasso

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. La violazione dell’accordo raggiunto in mediazione sulla procedura da seguire in caso di lavori condominiali – commessa attraverso una successiva delibera che trasgredisce gli obblighi assunti -, non costituisce una ipotesi di invalidità della delibera quanto piuttosto una violazione degli accordi intercorsi tra le parti in sede di mediazione.

L’attività svolta dinanzi al mediatore e le ragioni del rifiuto a proseguire vanno verbalizzate

  Tribunale di Bari – Sez. Altamura, ordinanza 21.5.2017 – Est. Fazio.

Commento a cura della dr.ssa Maria Teresa Martucci. Nella mediazione le parti devono comparire personalmente e deve esserci un’accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte innanzi a sé (Tribunale di Roma ordinanza 17.12. 2015 e sentenza 29 settembre 2014) e, in particolar modo, delle ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione (Tribunale di Roma 26.01.2016). Ciò anche al fine di valutare la condotta delle parti nella regolamentazione delle spese processuali.

Considerata, inoltre, la particolare complessità della mediazione, il giudice può invitare l’attore ad intraprendere il procedimento di mediazione presso un organismo nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti.

L’assicurazione assente nella mediazione delegata condannata a 26 mila euro di spese legali ex art.96 cpc

 Tribunale di Roma, sentenza 28.9.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. In presenza di chiare circostanze che impongono in tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata e pregiudiziale resistenza, la condotta dell’Assicurazione che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente i requisiti della colpa grave se non del dolo e va pertanto condannata ai sensi dell’art. 96 c.3 cpc. La sanzione applicabile deve essere commisurata allo stato soggettivo del responsabile (che era consapevole della scelta opposta a quella indicata dal giudice), alla qualifica e alle caratteristiche del responsabile (società con elevata organizzazione e capacità tecniche), alla forza e al potere economico (persona giuridica) e alla necessità che la sanzione sia significativa e avvertibile.