La mediazione ante causam deve superare il primo incontro

  Tribunale di Civitavecchia, ordinanza 15.1.2016 – Est. Febbraro.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. La procedura di mediazione prevista quale condizione di procedibilità della domanda (c.d. ante causam) che non supera il primo incontro, non può dirsi correttamente esperita e va rinnovata o riavviata.

Il giudice può ordinare l’esibizione della procura conferita all’avvocato per la mediazione

 Tribunale di Bologna, ordinanza 17.11.2017 – Est. Neri.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Per valutare il corretto esperimento della mediazione nel caso una parte contesti all’altra il difetto di procura conferita per la mediazione, il giudice, ex art. 210 cpc, può ordinare all’organismo di depositare la procura prodotta agli atti del procedimento conciliativo.

 

La nozione di unico centro di interessi non si applica nel caso della divisione ereditaria

 Tribunale di Padova, sentenza 19.10.2017 – Est. Reale.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Nel caso di controversia relativa ad una divisione ereditaria, non può applicarsi ai convenuti in mediazione l’indennità come se essi costituissero una sola parte, non rappresentando essi un “unico centro di interessi”.

Ed invero, la controversia che riguarda una divisione ereditaria ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi, anche se talvolta essi possano coincidere.

Inoltre, sull’assenza dell’avvocato in mediazione, il Tribunale precisa che il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza in caso di mancata assistenza legale delle parti, relativamente alla regolarità dell’esperimento del tentativo di conciliazione, posto che, all’art. 12, si legge “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato”, con ciò prevedendo casi di svolgimento della mediazione senza l’assistenza legale. La “conseguenza” parrebbe, infatti, solo quella di un eventuale raggiunto accordo di mediazione che non costituirebbe titolo esecutivo e che necessiterebbe dell’omologa del Presidente del Tribunale.

Pubblica Amministrazione assente in mediazione e danno erariale.

 Tribunale di Roma, ordinanza 22.6.2015 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. La pubblica amministrazione che assume una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata verso la proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis cpc o contravvenendo all’ordine del giudice di avviare e, quindi, partecipare alla mediazione, potrebbe esporla a danno erariale.

Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti (Corte dei Conti).

La proposta del mediatore può essere raccomandata dal giudice

 Tribunale di Siracusa, ordinanza 5.7.2015 – Est. Rizzo.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. Nell’ordinanza che dispone per l’avvio della mediazione, il giudice evidenzia alle parti la necessità che l’attività di mediazione sia concretamente espletata ed invita il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di congiunta richiesta.

Assistenza legale facoltativa per il consumatore dopo la sentenza della Corte di Giustizia

 Tribunale di Verona, ordinanza 28.9.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia nella sentenza n.457 del 14.6.2017, deve affermarsi che va disapplicata la norma nazionale che prevede per i consumatori  l’assistenza obbligatoria del legale in mediazione, poiché in contrasto con le norme comunitarie che prevedono tra i requisiti di compatibilità che la procedura non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti.

Poiché non è dubitabile che l’esborso a cui sono tenute le parti nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto di accordo sul punto, gli importi di liquidazione fissati dal d.m. 55/2014, è evidente che la norma sulla mediazione che prevede l’assistenza legale obbligatoria, essendo fonte di costi non contenuti per le parti, va disapplicata per contrasto con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

I consumatori, quindi, potranno adire un qualsiasi organismo di mediazione senza obbligo di farsi assistere da un avvocato di fiducia.

Anche nella mediazione l’avvocato ha diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato

 Tribunale di Bologna, decreto 11.9.2017 – Est. Caruso.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. L’ammissione al gratuito patrocinio ex art. 75 D.P.R. n. 115 del 2002, ricomprende altresì la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la stessa, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta, infatti, di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o, proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice), e, d’altronde, nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio.

Mediazione in luogo della negoziazione assistita obbligatoria, improcedibilità

 Tribunale di Udine, sentenza 28.4.2016 – Est. Massarelli.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Se la controversia concerne il pagamento di somme inferiori ad € 50.000, la domanda giudiziale è sottoposta alla condizione di procedibilità del previo esperimento della procedura di “negoziazione assistita”.

Nel caso in esame, le parti non hanno adempiuto alla formalità e la mancanza è stata rilevata alla prima udienza dal giudice, che ha assegnato un termine alla parte più diligente per comunicare all’altra l’invito alla stipula del contratto relativo. Ciò non è avvenuto, in quanto nel medesimo termine l’attrice ha avviato il diverso e distinto procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n° 28/2010. Alla scorsa udienza l’attrice non ha esposto alcuna giustificazione per tale scelta, limitandosi a chiedere ulteriore termine per espletare la negoziazione assistita. Dovendosi ritenere che il termine di cui all’art. 3 comma 1 D.L. n° 132/2014 sia perentorio, e constatato comunque che quello fissato è inutilmente scaduto, non resta che prendere atto che la domanda è improcedibile.

Se le parti chiedono un rinvio per trattative è utile disporre la mediazione

 Tribunale di Varese, ordinanza 11.01.2013 – Est. Buffone.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Dove le parti formulino richiesta di differimento dell’udienza, per coltivare trattative, appare utile impiegare il tempo del rinvio per proporre alle parti anche di valutare, a questo punto, di proseguire o attivare i canali conciliativi dinanzi ai mediatori, ai sensi dell’art.5 comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, tenuto conto del comportamento delle parti.

La mediazione è obbligatoria dopo i provvedimenti sulla provvisoria esecutorietà

 Tribunale di Napoli, ordinanza 16.6.2017 – Est. Sacchi.

Commento a cura del dott. Luca Santi. Nei procedimenti monitori la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda fino all’adozione dei provvedimenti sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.