Tribunale di Padova, sentenza 19.10.2017 – Est. Reale.
Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Nel caso di controversia relativa ad una divisione ereditaria, non può applicarsi ai convenuti in mediazione l’indennità come se essi costituissero una sola parte, non rappresentando essi un “unico centro di interessi”.
Ed invero, la controversia che riguarda una divisione ereditaria ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi, anche se talvolta essi possano coincidere.
Inoltre, sull’assenza dell’avvocato in mediazione, il Tribunale precisa che il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza in caso di mancata assistenza legale delle parti, relativamente alla regolarità dell’esperimento del tentativo di conciliazione, posto che, all’art. 12, si legge “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato”, con ciò prevedendo casi di svolgimento della mediazione senza l’assistenza legale. La “conseguenza” parrebbe, infatti, solo quella di un eventuale raggiunto accordo di mediazione che non costituirebbe titolo esecutivo e che necessiterebbe dell’omologa del Presidente del Tribunale.