La banca rifiuta l’assistenza dell’avvocato in mediazione: procedura irregolare e sanzioni irrogate dal giudice anche alla prima udienza

 Tribunale di Vasto, ordinanza 9.4.2018 – Est. Pasquale.

Commento a cura del dott. Fabio Felicini. La banca non può presentarsi al primo incontro di mediazione (obbligatoria) a mezzo di un proprio delegato e rifiutare di farsi assistere da un avvocato in violazione delle prescrizioni del D.Lgs. 28/2010, che impongono alle parti l’obbligo di assistenza legale per tutta la durata della procedura di mediazione.

Innanzitutto va chiarito che a seguito del D.L.21 giugno 2013 n. 69, con cui è stato introdotto l’obbligo dell’assistenza legale durante tutta la procedura di mediazione, va emergendo una nuova figura professionale – quella dell’avvocato esperto in tecniche di negoziazione che assiste la parte in mediazione – che si distingue dalla figura tradizionale dell’avvocato esperto in tecniche processuali che rappresenta la parte nel processo.

Al professionista in mediazione viene assegnato un ruolo centrale che è quello di accompagnare il proprio cliente nella procedura tutelando le sue pretese e i suoi interessi, da un lato, lasciando a quest’ultimo la possibilità di partecipare attivamente nella gestione del conflitto che lo vede protagonista, e, dall’altro, cercando di dissuaderlo da tutte quelle condotte elusive dell’obbligo di partecipazione effettiva alla procedura di mediazione che potrebbero avere gravi ripercussioni di tipo sanzionatorio, sia sul piano processuale che economico.

Un ruolo che è peraltro compatibile sotto il profilo dell’onerosità della procedura di mediazione, con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva e con la recente sentenza n. 457/2017 della Corte di Giustizia, in quanto non determina a carico delle parti, che devono sostenere il peso economico dell’attività di assistenza dei rispettivi legali, costi qualificati come ingenti (proprio in tal senso, il recente D.M. 37/2018, ha modificato i parametri forensi circoscrivendo la liquidazione dei compensi alle sole attività realmente svolte, in modo da limitare i costi delle procedure soprattutto quando terminano con esito infruttuoso).

Per tali motivi, l’assenza dell’avvocato in mediazione si traduce in un vizio di comparizione di uno dei soggetti necessari della procedura e ne inficia il suo regolare svolgimento, con tutte le conseguenze del caso previste dagli artt. 5 e 8 comma 4 bis del D.Lgs. 28/2010, ossia, se il rifiuto a nominare un avvocato proviene dall’istante deve ritenersi non avverata la condizione di procedibilità, mentre se proviene dal convenuto deve essere comminata la sanzione del pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, oltre al fatto che il giudice potrà trarre argomenti di prova dalla condotta tenuta (art.116 cpc).

Il giudice, in conformità a quanto affermato da una giurisprudenza di merito (Trib.Termini Imerese, 9.5.2012 e Trib.Mantova 22.12.2015), ben potrà irrogare la sanzione pecuniaria alla prima udienza o in un momento temporalmente antecedente la pronuncia che definisce il giudizio, non essendo subordinata alla decisione del merito della controversia.

Mediazione e azione revocatoria

 Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 23.2.2017 – Est. Casadonte.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non richiede il preventivo esperimento della mediazione civile poiché tale materia non è presente nell’ elenco delle materie per cui risulta obbligatorio il tentativo di mediazione sebbene il credito trovi la sua origine in rapporto bancario.

Le spese stragiudiziali di mediazione rientrano nella nozione di danno emergente

 Giudice di Pace di Torino, sentenza 15.1.2018 – Est. Tedeschi.

Commento a cura del dott. Luca Santi. In conformità a una recentissima giurisprudenza di legittimità (C.C., Sez. U. n. 16990/17), le spese di assistenza legale prestata nel procedimento di mediazione rientrano nella nozione di danno emergente afferente alla fase precontenziosa, da valutarsi ex ante in vista dell’esito futuro presumibile di un giudizio, e come tali vanno riconosciute.

E’ l’opponente che deve avviare la mediazione entro 15 giorni

 Tribunale di Vicenza, 9.3.2017 – Est. De Giovanni.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’avvio della mediazione è un onere posto a carico della parte opponente che deve provvedervi nel termine perentorio di 15 giorni dalla conoscenza dell’ordinanza che la dispone. Se il giudice rileva il mancato o il ritardato avvio della mediazione, dichiara la improcedibilità del giudizio di opposizione e definitivo il decreto ingiuntivo.

Revoca amministratore di condominio soggetta a mediazione – Invito del giudice al mediatore a formulare una proposta

 Tribunale di Vasto, ordinanza 4.5.2017 – Est. Pasquale.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La procedura di revoca dell’amministratore di condominio è soggetta alla mediazione obbligatoria in forza delle specifiche e speciali disposizioni normative sopravvenute con la riforma del condominio, di cui agli artt. 71 quater e 64 disposizioni attuazione codice civile. Tali norme devono essere considerata speciali ed in quanto tali prevalenti rispetto alla norma generale di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) d.lgs.28/2010, che esclude la esperibilità della mediazione in presenza di procedimenti in camera di consiglio (Trib. Padova, ord. 03.12.2014).

Il giudice inoltre ritiene opportuno che le parti si rivolgano ad un organismo di mediazione che non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediazione dall’art.11, 2 c. d.lgs. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in quanto tali previsioni regolamentari frustano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, tesa a disincentivare ingiustificati rifiuti di proposte conciliative ragionevoli.

L’avvocato raggiunge un accordo in mediazione? Non ha diritto alla liquidazione delle spese a carico dello Stato

 Tribunale di Roma, decreto 11.01.2018 – Est. Monastero.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Non può porsi a carico dello Stato il compenso professionale dell’avvocato che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura obbligatoria di mediazione e qualora le parti abbiamo raggiunto un accordo e non sia stato instaurato il giudizio.

Anche se la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la parte è obbligata a farsi assistere da un avvocato, la disciplina in materia di mediazione nulla prevede per la parte che sia stata ammessa al gratuito patrocinio. E’ evidente che il legislatore non ha voluto estendere sulla mediazione la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, come appare altrettanto chiaro che: 1) l’art.75 dpr 115/2002 fa riferimento ad ogni grado e fase del processo ovvero ad eventuali procedure, presupponendo una attività giurisdizionale alla quale non può essere assimilata la mediazione; 2) la giurisprudenza ne ha escluso la estensione salvo nel caso di attività stragiudiziale conseguente l’azione giudiziaria; 3) la necessità che ogni spesa posta a carico dello Stato abbia una copertura normativa; 4) gli avvocati possono sempre fare ricorso al beneficio della solidarietà professionale.

E’ improcedibile la domanda giudiziale non preceduta dalla mediazione contrattuale

 Tribunale di Roma, sentenza 10.10.2017 – Est. Battagliese.

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Se le parti hanno previsto nel regolamento contrattuale di avviare la mediazione prima di ricorrere in tribunale, va dichiarata la improcedibilità della domanda giudiziale non preceduta dal tentativo di conciliazione.

Il patto con cui le parti vincolano il diritto di agire in giudizio al previo esperimento del tentativo di conciliazione, attraverso lo strumento della mediazione, deve ritenersi valido e legittimo e non vìola il diritto di difesa.

L’assenza è comportamento valutabile nel merito della causa

 Corte di Appello di Napoli, ordinanza 9.11.2017 – Est. Presid. Chiappetta.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. La mediazione in appello può dirsi correttamente esperita con la presenza personale delle parti e con l’assistenza di un avvocato e delle parti eventualmente contumaci (a cui va notificata la mediazione).

Tale presenza personale non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva, mentre la mancata partecipazione oltre che ad incidere sulla procedibilità della domanda costituisce comportamento valutabile nel merito della causa.

In caso di mancato accordo resta in facoltà del mediatore formulare una proposta conciliativa.

La proposta del mediatore può essere raccomandata dal giudice

 Tribunale di Siracusa, ordinanza 5.7.2015 – Est. Rizzo.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nell’ordinanza che dispone l’avvio della mediazione, il giudice evidenzia alle parti la necessità che l’attività di mediazione sia concretamente espletata ed invita il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di congiunta richiesta dei mediandi.

Nella mediazione delegata occorre superare il primo incontro.

 Tribunale di Roma, sentenza 5.10.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Massimilano Paolettoni. Nella mediazione delegata è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente, e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nei merito della causa.

Alla successiva udienza, in caso di mancato accordo, le parti, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III c.p.c. (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da ampia e risalente giurisprudenza edita anche on line).