Nella mediazione delegata occorre superare il primo incontro.

 Tribunale di Roma, sentenza 5.10.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Massimilano Paolettoni. Nella mediazione delegata è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente, e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nei merito della causa.

Alla successiva udienza, in caso di mancato accordo, le parti, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III c.p.c. (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da ampia e risalente giurisprudenza edita anche on line).