Non è peregrina la tesi che ricollega l’improcedibilità del giudizio alla mancata mediazione

 Corte di Appello di Firenze, ordinanza 14.10.2016 – Est. Turco.

Commento a cura dell’avv.Elisa Fichera. La Corte di Appello di Firenze ritiene fondata la tesi che in forza del disposto di legge (d.lgs.28/2010), prevede la improcedibilità del giudizio a seguito del mancato svolgimento della mediazione disposta dal giudice. (Nel caso in esame, la improcedibilità nel primo grado era stata dichiarata per il mancato avvio della mediazione nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).