L’attività svolta dinanzi al mediatore e le ragioni del rifiuto a proseguire vanno verbalizzate

  Tribunale di Bari – Sez. Altamura, ordinanza 21.5.2017 – Est. Fazio.

Commento a cura della dr.ssa Maria Teresa Martucci. Nella mediazione le parti devono comparire personalmente e deve esserci un’accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte innanzi a sé (Tribunale di Roma ordinanza 17.12. 2015 e sentenza 29 settembre 2014) e, in particolar modo, delle ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione (Tribunale di Roma 26.01.2016). Ciò anche al fine di valutare la condotta delle parti nella regolamentazione delle spese processuali.

Considerata, inoltre, la particolare complessità della mediazione, il giudice può invitare l’attore ad intraprendere il procedimento di mediazione presso un organismo nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti.