L’assicurazione assente nella mediazione delegata condannata a 26 mila euro di spese legali ex art.96 cpc

 Tribunale di Roma, sentenza 28.9.2017 – Est. Moriconi.

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. In presenza di chiare circostanze che impongono in tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata e pregiudiziale resistenza, la condotta dell’Assicurazione che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal Giudice, integra certamente i requisiti della colpa grave se non del dolo e va pertanto condannata ai sensi dell’art. 96 c.3 cpc. La sanzione applicabile deve essere commisurata allo stato soggettivo del responsabile (che era consapevole della scelta opposta a quella indicata dal giudice), alla qualifica e alle caratteristiche del responsabile (società con elevata organizzazione e capacità tecniche), alla forza e al potere economico (persona giuridica) e alla necessità che la sanzione sia significativa e avvertibile.