Se l’oggetto è generico la mediazione è improcedibile

images  Tribunale di Verona, ordinanza 23.6.2016 – Est Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. La generica dicitura con cui si richiama l’oggetto della mediazione facendo riferimento ad una lettera già inviata alla controparte ma senza precisarne gli estremi, non consente di stabilire con certezza se vi è attinenza tra la questione richiamata e la materia del contendere, né di ritenere superata la condizione di procedibilità.

 

Mediazione delegata, improcedibilità rilevabile senza termini

images  Tribunale di Verona, sentenza 07.7.2016 – Est.Vaccari.

Commento a cura del Dr. Luca Santi. Per assolvere alla condizione di procedibilità è necessario precisare tutte le ragioni della lite nella domanda di mediazione.

L’omissione anche parziale rende improcedibili le domande non conosciute e la relativa eccezione, nel caso della mediazione delegata, può essere rilevata dal giudice anche dopo la prima udienza utile o comunque quando ne viene a conoscenza.

Infatti, il richiamo operato dall’art. 5 comma 1 bis, secondo cui “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, va riferito esclusivamente alla mediazione obbligatoria.

Gli interessi sostanziali delle parti trovano maggiore soddisfazione nella mediazione che all’esito del processo

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Tribunale di Verona, sentenza 13.10.2015

Commento a cura dell’Ing. Ilaria Segala. Nelle liti tra cliente e gestore telefonico il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale istituto, come quello previsto per la mediazione obbligatoria ex Decr. Legs. 28/2010, attraverso la composizione amichevole delle liti mira a realizzare in tempi brevi l’interesse sostanziale delle parti, con risultati decisamente migliori rispetto a quelli che ci si aspetterebbe da un processo lungo e rischioso.

Nella sentenza in commento, il gestore telefonico aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente, senza però esperire il preliminare tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom.

Il giudice, rilevata l’omissione, invitava il gestore a intraprendere il percorso conciliativo ma l’invito rimaneva inascoltato e, pertanto, sanzionava il gestore dichiarando la non procedibilità della sua domanda giudiziale.

Secondo il giudice, con il rifiuto a percorrere la soluzione conciliativa il gestore telefonico ha dimostrato di avere scarso interesse a coltivare diligentemente le proprie istanze di giustizia, poiché avrebbe potuto ottenere risultati migliori ed immediati attivandosi utilmente per giungere ad un accordo.

Condannata l’assicurazione che non partecipa alla mediazione

images  Tribunale di Verona, sentenza 21.9.2015

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. La Compagnia Assicurativa che non fornisce alcuna giustificazione per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, deve essere condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in forza dell’art. 8 comma 5 d.lgs 28/2010.

La lite soggetta a mediazione obbligatoria esclude la negoziazione assistita

  imagesTribunale di Verona, ordinanza 12.5.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Quando la lite rientra nel novero di quelle soggette alla mediazione obbligatoria, va escluso il ricorso alla negoziazione assistita ex art. 3, comma 5, d.l. 132/2014, che disciplina il rapporto tra quest’ultima e le altre procedure speciali di conciliazione.

A tale conclusione giunge il Tribunale di Verona pronunciandosi su una azione risarcitoria di 20 mila euro promossa da una parte che si riteneva lesa dalla condotta diffamatoria a mezzo stampa posta in essere dal convenuto.

Trattandosi di diffamazione a mezzo stampa e quindi di materia assoggettata espressamente alla mediazione obbligatoria ex art.5 comma 1 bis d.lgs.28/2010, è pertanto da escludersi il ricorso alla negoziazione assistita.

La riconvenzionale inedita è soggetta alla mediazione

Timagesribunale di Verona, ordinanza 12.05.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Quando la mediazione si conclude negativamente e il convenuto nel successivo giudizio introduce una domanda fondata su circostanze nuove e non ancora dibattute, il giudice invita le parti ad esperire un nuovo procedimento conciliativo.

Ciò è quanto avvenuto nel caso in questione dinanzi al Tribunale di Verona, in cui la banca convenuta formulava una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attore per uno scoperto di conto corrente, rapporto che era rimasto estraneo alla discussione sino a quel momento.

Secondo il giudice vi sono fondate ragioni per ritenere ammissibile la sottoposizione delle domanda riconvenzionale inedita alla mediazione e peraltro, deve escludersi che lo svolgimento di un secondo procedimento dopo l’esito infruttuoso del primo, sia inutile e dispendioso poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta costituita dalla domanda di condanna formulata dal soggetto convenuto, che è idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.

Assistenza dell’avvocato in mediazione e determinazione dei compensi secondo il D.M. 55/2014

images Tribunale di Verona, sentenza 29.10.2015

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. Il compenso dovuto all’avvocato per l’attività di assistenza prestata nel corso della mediazione va liquidato autonomamente rispetto all’attività giudiziale e secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, poiché si tratta di una attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio (art. 20 decreto cit.).

L’eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento della mediazione va sollevata nella prima udienza

images Tribunale di Verona, sentenza 08.03.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nel caso di omessa mediazione, la parte convenuta che intende invalidare la domanda giudiziale, deve sollevare l’eccezione di improcedibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza, ex art. 5 d.lgs.28/2010.

Entro e non oltre la stessa udienza la stessa eccezione può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Revocato il decreto ingiuntivo se nel contratto è previsto l’avvio della mediazione

images Tribunale di Verona, sentenza 06.04.2016

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Qualora tra le parti è stata stipulata una clausola compromissoria che prevede in caso di controversia il preventivo esperimento del tentativo di mediazione civile, diventa improponibile il ricorso monitorio promosso in violazione della clausola e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo.

Nessuna improcedibilità se le parti non vanno oltre il primo incontro

images Tribunale di Verona, sentenza 02.02.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La condizione di procedibilità è superata anche se le parti dichiarano di non accordarsi nel primo incontro di mediazione.

Secondo il Tribunale di Verona, in un caso in cui le parti si erano limitate a chiudere la mediazione già durante il primo incontro, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità della domanda di parte convenuta, determinata dall’assenza in sede di mediazione di un effettivo tentativo di conciliazione e non appaiono condivisibili le plurime forzature interpretative sul punto in recenti pronunce di merito, atteso che ex art. 5, 2 bis Dlvo 28/2010, la condizione di procedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”.

Inoltre, ex art. 8, 4 bis decreto cit., dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione discendono quali conseguenze unicamente la facoltà per il giudice di desumere argomenti di prova e, nel caso di mancata partecipazione ingiustificata, la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.