La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria

images Tribunale di Verona, ordinanza 23.12.2015 – Est. Vaccari.

Commento a cura della Dr.ssa Mara Pistore. L’aver esperito una negoziazione assistita in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, non fa venire meno la necessità di avviare quest’ultima.

Del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione), poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esito conciliativo.

Mediazione opportuna per le domande tra loro connesse

images Tribunale di Verona, ordinanza 18.01.2012 – Est. Vaccari.

Commento a cura del Dr. Luca Santi. Quando tra più domande, una principale e l’altra accessoria (art.31 cpc), soltanto una è soggetta alla mediazione obbligatoria, in ragione della loro connessione, la separazione delle due questioni avrebbe l’effetto di complicare l’iter del giudizio.

Proprio per evitare una simile eventualità, e, al contempo, al fine di render utilmente esperibile il procedimento di mediazione e favorire appieno la prospettiva conciliativa, è estremamente opportuno che ad esso le parti devolvano tutte le controversie, giovandosi del disposto dell’art. 5 comma 2° d.lgs. 28/2010.

Mancata partecipazione sanzionata dal giudice

images Tribunale di Verona, sentenza 01.03.2016 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Nei confronti della convenuta che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza alcuna giustificazione, come risulta dal verbale prodotto in giudizio, va applicata la condanna al pagamento in favore del Bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato versato (euro 759.00), in applicazione dell’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, sanzione che prescinde dalla condizione di soccombenza.

L’assenza in mediazione concorre all’applicazione dell’art.96 comma 3 cpc

images  Tribunale di Verona, sentenza 22.03.2016 – Est. Sigillo.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Il contegno del convenuto assente in mediazione senza alcuna giustificazione, l’evanescenza della sua difesa giudiziale e la qualità soggettiva delle parti, realizzano gli estremi della lite temeraria e consentono l’applicazione della condanna alla sanzione prevista dell’art. 96 comma 3 cpc., oltre che al pagamento della somma pari al contributo unificato della causa (art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010).

L’azione ex art.2932 cc non è soggetta alla mediazione.

images Tribunale di Verona, sentenza 01.03.2016 -Est. Coltro.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in materia di diritti reali.

L’azione diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare ex art. 2932 cod. civ., non ha natura reale ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene.

Ne consegue che l’azione ex art.2932 c.c. è esclusa dalla mediazione.

 

L’assenza in mediazione è motivo di compensazione delle spese di lite

images Tribunale di Verona, sentenza 19.01.2016 – Est. Platania.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. La mancata adesione alla procedura di mediazione rappresenta un giusto motivo per compensare le spese di lite nel successivo processo.

Secondo il Tribunale di Verona, l’assenza del convenuto durante la mediazione non consente all’attore di conoscere compiutamente la posizione assunta dalla controparte e quindi le sue ragioni, che se conosciute per tempo, avrebbero certamente permesso agli attori di valutare in modo più approfondito tutte le implicazioni della vicenda.

Spese processuali compensate se il convocato non partecipa alla mediazione

images Tribunale di Verona, sentenza 03.01.2016 -Est. Abbate.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. La partecipazione in sede di mediazione è dovuta a prescindere da ogni previsione formulabile sull’esito del successivo giudizio, soprattutto quando le questioni trattate sono complesse.

Il contegno della parte assente è soggetto alla valutazione del giudice e se privo di alcuna giustificazione, può rappresentare un valido motivo per compensare le spese di lite.

In mediazione basta la presenza dell’avvocato

Tribunale di Verona, sentenza 28.9.2016 – est. Vaccari. Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. La partecipazione personale della parte in mediazione quale presupposto dell’assolvimento della condizione di procedibilità non trova alcun fondamento normativo. Nessuna disposizione vieta alla parte di delegare il proprio difensore alla partecipazione in mediazione, cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire […]

Ammissibile la rinuncia ad alcune delle domande proposte in mediazione

images  Tribunale di Verona, sentenza 20.7.2016 – Est. D’amico

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. Può accadere che l’attore proponga in mediazione una pluralità di domande e ne coltivi soltanto alcune nel successivo giudizio, del tutto legittimamente.

Così, il Tribunale di Verona ha respinto l’eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal convenuto – secondo cui l’attrice non aveva inteso proporre in giudizio la diversa e autonoma domanda di usucapione per cui pure avevano incardinato la mediazione -, ritenendo ammissibile la proposizione giudiziale di un numero di domande inferiore rispetto a quelle prospettate in sede di mediazione.

Disertare la mediazione ritenendo di avere ragione non è un comportamento corretto

images Tribunale di Verona, ordinanza 13.5.2016. – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. L’assenza della parte che decide di non partecipare alla mediazione ritenendo infondate le ragioni avversarie è ingiustificabile, poiché una simile decisione costituisce, con tutta evidenza, una condizione non già oggettiva ma meramente soggettiva, riscontrabile in ogni lite. Le sanzioni che seguono prescindono dalla soccombenza in giudizio e sono applicate anche alla parte vittoriosa nel processo ma assente in mediazione.