images Tribunale di Verona, sentenza 28.9.2016 – est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. La partecipazione personale della parte in mediazione quale presupposto dell’assolvimento della condizione di procedibilità non trova alcun fondamento normativo.

Nessuna disposizione vieta alla parte di delegare il proprio difensore alla partecipazione in mediazione, cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto nel disposto dell’art.83 cpc.

E’da ritenersi, invece, che nei confronti della parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il proprio difensore, sia applicabile la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova.

QUESTA SENTENZA FA DISCUTERE: LEGGI LE ALTRE CONSIDERAZIONI PERVENUTE…