L’assenza immotivata in mediazione è sanzionata dal giudice

 Tribunale di Verona, sentenza 20.12.2016 – Est. Vaccari.

Commento a cura del Dr. Luca Santi. La convenuta che non partecipa al procedimento di mediazione promosso ante causam dagli attori, senza mai addurre nessuna giustificazione di tale sua assenza, va condanna alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010 (pari a 518 euro nel caso in commento).

L’istanza di mediazione deve contenere la precisa indicazione delle pretese

images  Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Ai sensi dell’art.4 comma II, d.lgs. 28/2010, l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura.

L’istanza di mediazione che non indica con sufficiente chiarezza le ragioni della pretesa, non può considerarsi validamente esperita.

Tutte le domande del giudizio devono essere discusse in mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 01.12.2016 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Quando dall’istanza di mediazione emerge che la procedura ha riguardato soltanto alcune delle pretese sulla base delle quali gli attori hanno agito in giudizio, la condizione di procedibilità non può dirsi correttamente superata.

Il giudice, invita le parti a presentare una nuova istanza che faccia riferimento alle pretese che non sono state oggetto della precedente mediazione.

La chiamata del terzo, in giudizio, fa slittare l’avvio della mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 04.04.2014 – Est.Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Nel caso di cumulo soggettivo di domande proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tra attore, convenuto e terzo chiamato), il giudice può decidere alla prima udienza sulla istanza di provvisoria esecuzione, e rinviare l’avvio della mediazione nel momento in cui il contraddittorio sia stato integrato con il terzo chiamato in causa.

Tra le materie soggette a mediazione, rientra la polizza assicurativa sottoscritta con la Compagnia Assicurativa, anche quando questa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica, perché stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore.

I criteri per stabilire se la lite è soggetta a mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 28.9.2011 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. Per stabilire se la lite rientra tra le materie soggette a mediazione, occorre guardare alla domanda di mediazione, ovvero alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, analogamente a quanto da tempo ha affermato la giurisprudenza di legittimità con riguardo al criterio per determinare la competenza per materia.

Ciò non toglie, comunque, che rispetto a quanto prospettato dalle parti, resta assegnato al giudice il potere di qualificare il fatto sotto l’aspetto giuridico.

L’assenza in mediazione incide negativamente sulle spese del giudizio

images  Tribunale di Verona, ordinanza 12.11.2015 – Est. Vaccari.

Commento a cura della Dr.ssa Mara Pistore. La mancata partecipazione può costituire elemento di prova sfavorevole alla parte assente, ex art.116 cpc, ed è sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa.

Tale condanna infatti, avendo natura sanzionatoria, va adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a fortiori quando, le loro posizioni non siano inscindibili, e avrebbero potuto valutare indipendentemente l’una dall’altra la possibilità di aderire alla prospettiva conciliativa.

In caso di pluralità di domande, la mediazione è estesa anche a quella non soggetta

images  Tribunale di Verona, ordinanza 25.06.2015 -Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. Quando una pluralità di domande verte su materie in parte soggette alla mediazione obbligatoria, il giudice può disporre la mediazione per tutte.

Tale soluzione evita di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa, poiché le parti si troverebbero a trattare soltanto una porzione della complessiva controversia tra loro pendente, rendente inefficace la mediazione.

La competenza territoriale dell’organismo in una mediazione delegata

images Tribunale di Verona, ordinanza 12.08.2014 – Est. Vaccari.

Commento a cura del Dr. Luigi Butti. Per le mediazioni che si svolgono in pendenza del giudizio, si ritiene, sia pure con riguardo alla disciplina originaria del d.lgs. 28/2010, che vi sia una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte d’appello nel quale la controversia è pendente.

Occorre poi evidenziare che l’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, ad eventi processuali come la competenza per connessione o la litispendenza o la continenza, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza

Le conseguenze del rifiuto della proposta conciliativa sulle spese processuali

images  Tribunale di Verona, sentenza 28.02.2014 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Aldo Corcioni. L’attore che rifiuta la proposta di conciliazione avanzata dal convenuto nel corso del processo, conclusosi con una sentenza di condanna ad una somma inferiore a quella offerta, è condannato al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa.

Cumulo tra domanda principale e riconvenzionale soggette a mediazione

images  Tribunale di Verona, ordinanza 18.12.2015 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Quando alla domanda principale, già sottoposta a mediazione, si viene ad aggiungere una nuova domanda inedita, (il caso della domanda spiegata dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis), non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande cumulate e che ad essa sono soggette.