L’assenza in mediazione concorre all’applicazione dell’art.96 comma 3 cpc

images  Tribunale di Verona, sentenza 22.03.2016 – Est. Sigillo.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. Il contegno del convenuto assente in mediazione senza alcuna giustificazione, l’evanescenza della sua difesa giudiziale e la qualità soggettiva delle parti, realizzano gli estremi della lite temeraria e consentono l’applicazione della condanna alla sanzione prevista dell’art. 96 comma 3 cpc., oltre che al pagamento della somma pari al contributo unificato della causa (art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010).