L’azione ex art.2932 cc non è soggetta alla mediazione.

images Tribunale di Verona, sentenza 01.03.2016 -Est. Coltro.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in materia di diritti reali.

L’azione diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare ex art. 2932 cod. civ., non ha natura reale ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene.

Ne consegue che l’azione ex art.2932 c.c. è esclusa dalla mediazione.