L’eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento della mediazione va sollevata nella prima udienza

images Tribunale di Verona, sentenza 08.03.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Nel caso di omessa mediazione, la parte convenuta che intende invalidare la domanda giudiziale, deve sollevare l’eccezione di improcedibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza, ex art. 5 d.lgs.28/2010.

Entro e non oltre la stessa udienza la stessa eccezione può essere rilevata d’ufficio dal giudice.