La riconvenzionale inedita è soggetta alla mediazione

Timagesribunale di Verona, ordinanza 12.05.2016

Commento a cura dell’avv. Guido Trabucchi. Quando la mediazione si conclude negativamente e il convenuto nel successivo giudizio introduce una domanda fondata su circostanze nuove e non ancora dibattute, il giudice invita le parti ad esperire un nuovo procedimento conciliativo.

Ciò è quanto avvenuto nel caso in questione dinanzi al Tribunale di Verona, in cui la banca convenuta formulava una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attore per uno scoperto di conto corrente, rapporto che era rimasto estraneo alla discussione sino a quel momento.

Secondo il giudice vi sono fondate ragioni per ritenere ammissibile la sottoposizione delle domanda riconvenzionale inedita alla mediazione e peraltro, deve escludersi che lo svolgimento di un secondo procedimento dopo l’esito infruttuoso del primo, sia inutile e dispendioso poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta costituita dalla domanda di condanna formulata dal soggetto convenuto, che è idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.