E’ inefficace la mediazione svolta presso l’organismo incompetente per territorio

 images Tribunale di Napoli, sentenza 14.03.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. La domanda di mediazione va presentata  presso un organismo nel luogo del giudice competente territorialmente per la controversia ed il termine per il deposito è da intendersi perentorio. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Se la domanda di mediazione è invece presentata unilateralmente e dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce alcun effetto. (v. sul punto Tribunale di Milano, sez. IX 29/10/2013)..

Nel caso in questione all’interno di un procedimento per la convalida di sfratto, il giudice disponeva l’avvio della mediazione e la parte depositava l’istanza presso un oganismo incompetente per territorio. Rilevato l’errore, il giudice dichiarava la improcedibilità del giudizio a cognizione piena precisando che in tal caso l’ordinanza provvisoria di rilascio diventa definitiva.