Gli interessi sostanziali delle parti trovano maggiore soddisfazione nella mediazione che all’esito del processo

images 

Tribunale di Verona, sentenza 13.10.2015

Commento a cura dell’Ing. Ilaria Segala. Nelle liti tra cliente e gestore telefonico il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale istituto, come quello previsto per la mediazione obbligatoria ex Decr. Legs. 28/2010, attraverso la composizione amichevole delle liti mira a realizzare in tempi brevi l’interesse sostanziale delle parti, con risultati decisamente migliori rispetto a quelli che ci si aspetterebbe da un processo lungo e rischioso.

Nella sentenza in commento, il gestore telefonico aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente, senza però esperire il preliminare tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom.

Il giudice, rilevata l’omissione, invitava il gestore a intraprendere il percorso conciliativo ma l’invito rimaneva inascoltato e, pertanto, sanzionava il gestore dichiarando la non procedibilità della sua domanda giudiziale.

Secondo il giudice, con il rifiuto a percorrere la soluzione conciliativa il gestore telefonico ha dimostrato di avere scarso interesse a coltivare diligentemente le proprie istanze di giustizia, poiché avrebbe potuto ottenere risultati migliori ed immediati attivandosi utilmente per giungere ad un accordo.