Mancato avvio della mediazione, improcedibilità della domanda giudiziale confermata in appello

images Corte di Appello di Bologna, sentenza 26.1.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Rientra nella facoltà del tribunale ordinare l’esperimento del procedimento di mediazione e tra gli obblighi della parte interessata adempiervi tempestivamente.

Su tale presupposto, nel caso in questione l’omessa introduzione della procedura conciliativa è costata cara al debitore-opponente e parte interessata all’avvio, che si è vista rigettare il ricorso in opposizione dal tribunale di primo grado.

La decisione è stata successivamente confermata dal giudice di appello, secondo cui l’onere di attivare la mediazione disposta dal giudice grava sulla parte che ritiene di avere interesse al proseguimento del giudizio, senza alcuna distinzione, in particolare, fra opponente ed opposto. L’omesso o il tardivo avvio ha come conseguenza per tutte le parti la improcedibilità del giudizio, come disposto dal citato art.5, Il c., 1. n.28/2010, atteso che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello“.