L’opponente deve avviare la mediazione anche se il giudice non la dispone
Tribunale di Bolzano, sentenza 10.6.2016 – Est. Mussner.
Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. L’onere di avvio della mediazione grava sull’opponente subito dopo l’udienza nella quale il giudice concede o revoca la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Se nella stessa udienza l’opposta eccepisce l’omesso avvio della mediazione e il giudice non la dispone d’ufficio, grava comunque sull’opponente intraprendere il procedimento conciliativo, che se non avviato, rende improcedibile la domanda giudiziale