L’opponente deve avviare la mediazione anche se il giudice non la dispone

images  Tribunale di Bolzano, sentenza 10.6.2016 – Est. Mussner.

Commento a cura dell’Avv. Guido Trabucchi. L’onere di avvio della mediazione grava sull’opponente subito dopo l’udienza nella quale il giudice concede o revoca la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Se nella stessa udienza l’opposta eccepisce l’omesso avvio della mediazione e il giudice non la dispone d’ufficio, grava comunque sull’opponente intraprendere il procedimento conciliativo, che se non avviato, rende improcedibile la domanda giudiziale

Decreto ingiuntivo esecutivo quando la mediazione non viene avviata

images Tribunale di Udine, sentenza 26.7.2016 -Est. Fuser.

Commento a cura dell’Avv. Simone Tagliaferro. Il mancato avvio della mediazione provoca l’improcedibilità della domanda giudiziale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Lo afferma il Tribunale di Udine che aderendo ad un pacifico orientamento giurisprudenziale in materia, precisa  che in tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa.

Opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile senza la mediazione

images Tribunale di Savona, sentenza 24.6.2016 – Est. Pelosi.

Commento a cura dell’Avv. Giuseppe Ruotolo. In giurisprudenza è sostanzialmente pacifico che il mancato esperimento del procedimento di mediazione disposto dal Giudice nelle materie di cui all’art. 5 del Dlgs 28/10, comporta l’improcedibilità del giudizio (Cass. civ. Sez. III, 03 dicembre 2015, n. 24629), con la conseguenza che il decreto ingiuntivo passa in giudicato.

Mediazione improcedibile senza la partecipazione del cliente

images  Tribunale di Caltanissetta, sentenza 26.8.2016 -Est. Gilotta.

Commento a cura dell’Avv. Massimiliano Paolettoni. Nella mediazione obbligatoria come anche nella mediazione demandata dal giudice è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le controparti compaiano personalmente, assistite dai propri difensori, all’incontro con il mediatore.

La parte cha ha interesse a proseguire il processo (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente), avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti.

Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi all’incontro in mediazione, la condizione di procedibilità potrà dirsi avverata.

In materia bancaria spetta al correntista l’avvio della mediazione

images Tribunale Padova, sentenza 28.6.2016 – Est. Bertola.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. L’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall’articolo 5 D.Lgs. 28/2010, è previsto a pena di improcedibilità dell’azione anche in materia bancaria.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla Banca, la parte su cui grava l’onere di attivare la mediazione è da ritenersi, come indicato dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 24629/2016, in capo al correntista opponente, il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del procedimento di opposizione per vedersi riconoscere le proprie doglianze.

La mediazione nei confronti della Banca va attivata dall’ex cliente

imagesTribunale Parma, sentenza n.873 del 22.6.2016 – Est. Ioffredi.

A cura del dott. Luca Santi. L’avvio della mediazione nel termine disposto dal giudice è previsto a pena di improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La parte onerata è il debitore opponente interessato a far valere le sue ragioni nei confronti della Banca intimante. L’omissione, rilevabile d’ufficio dal giudice, determina la conferma del decreto opposto come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24629/15.

 

Mancato avvio della mediazione, improcedibilità della domanda giudiziale confermata in appello

images Corte di Appello di Bologna, sentenza 26.1.2016

Commento a cura dell’avv. Giuseppe Ruotolo. Rientra nella facoltà del tribunale ordinare l’esperimento del procedimento di mediazione e tra gli obblighi della parte interessata adempiervi tempestivamente.

Su tale presupposto, nel caso in questione l’omessa introduzione della procedura conciliativa è costata cara al debitore-opponente e parte interessata all’avvio, che si è vista rigettare il ricorso in opposizione dal tribunale di primo grado.

La decisione è stata successivamente confermata dal giudice di appello, secondo cui l’onere di attivare la mediazione disposta dal giudice grava sulla parte che ritiene di avere interesse al proseguimento del giudizio, senza alcuna distinzione, in particolare, fra opponente ed opposto. L’omesso o il tardivo avvio ha come conseguenza per tutte le parti la improcedibilità del giudizio, come disposto dal citato art.5, Il c., 1. n.28/2010, atteso che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello“.

Parte opponente onerata dell’avvio della mediazione se propone domanda riconvenzionale

 imagesTribunale di Grosseto, sentenza 07.6.2016

Commento a cura dell’avv. Aldo Corcioni. La ratio dell’art.5 d.lgs. 28/2010 nella parte in cui sottrae all’obbligo di attivazione della procedura di mediazione i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, è chiara ed è quella di impedire che lo svolgimento della procedura di mediazione comporti dei ritardi nella definizione o nella proposizione di istanze cautelari.

Superata detta fase e adottati i provvedimenti cautelari, per il Tribunale di Grosseto torna ad essere onerata la parte opposta che inizialmente ha goduto del regime derogatorio, pena la revoca del decreto ingiuntivo.

Ove invece l’opponente proponga domanda riconvenzionale, sarà suo onere attivare la mediazione sull’oggetto della stessa, pena la improcedibilità.

Decreto ingiuntivo defenitivo se l’opponente non avvia la mediazione

images Tribunale di Cosenza, sentenza 05.05.2016 n.982

A cura del dott. Luigi Butti. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale al rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione.

Questo può portare un errato automatismo per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale che normalmente è l’attore nel rapporto processuale, la parte sulla quale grava l’onere, ma, in realtà, avendo come guida il criterio ermeneutico e l’interesse del poter introdurre il giudizio di cognizione, la soluzione deve essere quella opposta, invero attraverso il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la via deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo

Ne consegue che gravava sugli opponenti l’onere di avviare il procedimento di mediazione e che il mancato esperimento determina il consolidamento degli effetti il decreto ingiuntivo ex articolo 653 codice di procedura civile.

L’avvio della mediazione è un onere a carico dell’opponente

images  Tribunale di Bergamo, ordinanza 25.03.2016

Successivamente alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice dispone l’avvio della mediazione.

Nell’ordinanza in commento il Tribunale di Bergamo decideva di onerare parte opponente, aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale che trova conforto nella recente sentenza della Suprema Corte n. 24629 del 3.12.2015.